Art. 7. Giunta per il regolamento 1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni loro modifica. 2. La Giunta per il regolamento e' presieduta dal presidente del CNEL, ed e' composta da dieci consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta e' definita con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. Il presidente puo' delegare le proprie funzioni di presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti. 3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile. 4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta. 5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalita' di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2, dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge. 6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.