Art. 7. 
                      Giunta per il regolamento 
 
    1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti  con  la  maggioranza
assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta
per ogni loro modifica. 
    2. La Giunta per il regolamento e' presieduta dal presidente  del
CNEL, ed e' composta da dieci consiglieri, indicati dalle  componenti
cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni
e  integrazioni.  La  composizione  della  Giunta  e'  definita   con
determinazione  del  presidente  che  ne  informa   l'assemblea.   Il
presidente puo' delegare le  proprie  funzioni  di  presidente  della
Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti. 
    3. La Giunta per  il  regolamento  esamina  preliminarmente  ogni
questione  relativa  alla  materia  regolamentare  e  alle   connesse
questioni giuridiche ed  eventuali  contenziosi;  ne  riferisce  alla
prima assemblea utile. 
    4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte  di  modifica  ai
regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta. 
    5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con  le  modalita'  di
cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma  2,
dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n.  936,  i  medesimi
sono tempestivamente inviati, con  una  relazione  illustrativa,  dal
presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge. 
    6. I regolamenti e le loro modificazioni  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.