Art. 8. Commissioni e altri organismi 1. Il presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attivita', stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresi' la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2. 2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni e' definita dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentativita' delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi e' formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea. 3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, puo' istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di attivita'. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. 4. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti. 5. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate con determinazione dal presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio. 6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, puo' assistere alle sedute. 8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici. 9. Il consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, puo' delegare, ad ogni effetto, altro consigliere, previa comunicazione scritta al presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, e' consentita la partecipazione attraverso modalita' telematiche. 10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL. 11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.