Art. 8. 
                    Commissioni e altri organismi 
 
    1. Il presidente  del  CNEL,  sentiti  i  vice  presidenti  e  il
segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e  in
relazione al  programma  di  attivita',  stabilisce  il  numero,  non
superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni  istruttorie
di cui all'art. 14 della  legge  30  dicembre  del  1986,  n.  936  e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  Definisce  altresi'   la
composizione della Commissione dell'informazione, prevista  dall'art.
16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per
legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2. 
    2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non
superiore a quindici. La composizione delle commissioni  e'  definita
dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del
Consiglio di Presidenza, in base  ai  criteri  di  rappresentativita'
delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1,  della  legge
30  dicembre  del  1986,  n.  936  e   successive   modificazioni   e
integrazioni.  La  composizione  delle  commissioni  e  degli   altri
organismi e' formalizzata con determinazione del presidente del CNEL,
che ne informa l'assemblea. 
    3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo  parere  del
Consiglio  di   Presidenza,   puo'   istituire,   nell'ambito   delle
commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in  coerenza  con
le finalita' istituzionali e in relazione al programma di  attivita'.
La composizione, le modalita' di funzionamento e l'assegnazione  alle
commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni  con
enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno  la  partecipazione
di soggetti esterni al CNEL sono definite,  su  parere  conforme  del
Consiglio di Presidenza, con determinazione  del  presidente  che  ne
informa l'assemblea. 
    4. I presidenti delle commissioni,  sentiti  i  componenti  della
commissione stessa, provvedono alla designazione  di  un  consigliere
coordinatore   che   coadiuva   stabilmente   il   presidente   della
commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza
o  impedimento.  Il   presidente   del   CNEL   informa   l'assemblea
dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi  dei  coordinatori.  I
presidenti  di  commissione,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti. 
    5.   Le   missioni   dei   consiglieri   sono   autorizzate   con
determinazione  dal  presidente,  previo  parere  del  Consiglio   di
Presidenza. Nel caso in cui - per  ragioni  di  urgenza -  non  fosse
possibile   acquisire   l'avviso   del   Consiglio   di   Presidenza,
l'autorizzazione  viene  concessa  con  atto   del   presidente,   da
sottoporre  a  ratifica  nella  prima  seduta  utile   del   medesimo
Consiglio. 
    6. La Commissione dell'informazione, di  cui  all'art.  16  della
legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni  deferite
ad una commissione diversa da quella di appartenenza, puo'  assistere
alle sedute. 
    8. La partecipazione ai lavori  di  una  commissione  diversa  da
quella di appartenenza non ha effetti economici. 
    9.  Il  consigliere,  membro  di  una  commissione  o  di   altro
organismo, impedito temporaneamente di partecipare  ai  lavori,  puo'
delegare, ad ogni effetto, altro  consigliere,  previa  comunicazione
scritta  al  presidente  o  coordinatore.  In  caso   di   temporaneo
impedimento  di  un  consigliere,  e'  consentita  la  partecipazione
attraverso modalita' telematiche. 
    10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi  di  lavoro,  i
consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione
rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL. 
    11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano,
in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea,
ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.