Art. 9. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  formato  da  due
magistrati contabili, fra i quali e' scelto nella sua prima  riunione
il  presidente,  e  da  un   componente   designato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei  propri  ruoli.  Il
Collegio  e'  nominato   dall'assemblea   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio  di  Presidenza,
sentito  il  segretario  generale,  con  un  mandato  di  durata  non
eccedente la scadenza  della  consiliatura  in  carica.  Al  fine  di
evitare soluzioni di continuita'  nell'attivita'  sindacatoria  della
gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino
all'insediamento del successivo. 
    2.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  le  seguenti
funzioni: 
      a)   effettua   il   controllo   successivo   di    regolarita'
amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale,
anche avvalendosi degli elementi e dei  dati  forniti  dal  dirigente
preposto al bilancio; 
      b) esprime parere sul progetto di  bilancio  preventivo  e  sul
conto consuntivo,  con  particolare  riguardo  alla  concordanza  dei
risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della
gestione finanziaria; 
      c)  esprime  parere  sulle  variazioni  di   bilancio   e   sui
prelevamenti dai fondi; 
      d) esprime  parere  su  ogni  altra  questione  attinente  alla
gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso  sottoposta  dal
presidente o dal segretario generale. 
    3. Il compenso da corrispondere al presidente  ed  ai  componenti
del Collegio e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.