Art. 9. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' formato da due magistrati contabili, fra i quali e' scelto nella sua prima riunione il presidente, e da un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio e' nominato dall'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo. 2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni: a) effettua il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio; b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della gestione finanziaria; c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi; d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale. 3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del Collegio e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.