Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
       Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 
                    e in materia di immigrazione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n.
121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma
1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo'
limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e
sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di
cui all'articolo 19, (( paragrafo 2  )),  lettera  g),  limitatamente
alle  violazioni  delle  leggi   di   immigrazione   vigenti,   della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati  e
atto finale, fatta a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,  ((  resa
esecutiva dalla )) legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e'
adottato di concerto con il Ministro della difesa e con  il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   secondo   le   rispettive
competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Potenziamento e coordinamento  dei  controlli
          di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il  Ministro
          degli  affari  esteri  adottano  il  piano  generale  degli
          interventi per  il  potenziamento  ed  il  perfezionamento,
          anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,   delle
          misure di controllo di rispettiva  competenza,  nell'ambito
          delle compatibilita' con i sistemi informativi  di  livello
          extranazionale  previsti  dagli   accordi   o   convenzioni
          internazionali in vigore e delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              1-bis.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito,   ove
          necessario,  il  Comitato  nazionale  per  l'ordine  e   la
          sicurezza pubblica,  emana  le  misure  necessarie  per  il
          coordinamento  unificato  dei  controlli  sulla   frontiera
          marittima e terrestre italiana.  Il  Ministro  dell'interno
          promuove altresi' apposite misure di coordinamento  tra  le
          autorita'  italiane  competenti  in  materia  di  controlli
          sull'immigrazione e  le  autorita'  europee  competenti  in
          materia   di   controlli   sull'immigrazione    ai    sensi
          dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi  della  legge
          30 settembre 1993, n. 388. 
              1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°
          aprile 1981,  n.  121,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
          coordinamento di cui al comma 1-bis e  nel  rispetto  degli
          obblighi  internazionali  dell'Italia,  puo'   limitare   o
          vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare
          territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di
          navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di
          ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si  concretizzano
          le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2,  lettera
          g),  limitatamente   alle   violazioni   delle   leggi   di
          immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite
          sul diritto del mare, con allegati e atto finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge
          2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento  e'  adottato  di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive
          competenze, informandone il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              2.  Delle  parti  di  piano  che   riguardano   sistemi
          informativi automatizzati e dei relativi contratti e'  data
          comunicazione   all'Autorita'   per   l'informatica   nella
          pubblica amministrazione. 
              3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
          dal Ministro dell'interno, i  prefetti  delle  province  di
          confine  terrestre  ed  i  prefetti  dei  capoluoghi  delle
          regioni interessate alla frontiera marittima promuovono  le
          misure occorrenti per il  coordinamento  dei  controlli  di
          frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
          con i prefetti delle altre province interessate, sentiti  i
          questori e i dirigenti delle zone di polizia di  frontiera,
          nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
          degli organi di polizia, di livello non inferiore a  quello
          provinciale,  eventualmente  interessati,  e  sovrintendono
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
              4. Il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero
          dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,  d'intesa
          con  i   Paesi   interessati,   al   fine   di   accelerare
          l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il  rilascio   dei
          documenti   eventualmente    necessari    per    migliorare
          l'efficacia dei provvedimenti previsti dal  presente  testo
          unico,  e  per  la  reciproca  collaborazione  a  fini   di
          contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale  scopo,  le
          intese di collaborazione possono prevedere  la  cessione  a
          titolo gratuito alle autorita'  dei  Paesi  interessati  di
          beni mobili ed apparecchiature specificamente  individuate,
          nei limiti delle compatibilita'  funzionali  e  finanziarie
          definite dal Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e,  se  si  tratta  di  beni,  apparecchiature  o
          servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con  il
          Ministro competente. 
              5. Per le finalita' di cui  al  comma  4,  il  Ministro
          dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
          interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
          mezzi tecnici  e  logistici  necessari,  per  acquistare  o
          ripristinare  i  beni  mobili  e  le   apparecchiature   in
          sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati,  ovvero
          per fornire l'assistenza e altri servizi accessori.  Se  si
          tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da  altre
          amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto  con
          il Ministro competente. 
              5-bis. Il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  degli
          interventi  di  sostegno  alle  politiche   preventive   di
          contrasto  all'immigrazione  clandestina   dei   Paesi   di
          accertata provenienza, contribuisce, per gli  anni  2004  e
          2005,  alla  realizzazione,  nel   territorio   dei   Paesi
          interessati, di strutture, utili ai fini del  contrasto  di
          flussi  irregolari  di  popolazione  migratoria  verso   il
          territorio italiano. 
              6. Presso i valichi di frontiera sono previsti  servizi
          di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
          agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo  o
          fare  ingresso  in  Italia  per  un  soggiorno  di   durata
          superiore  a  tre  mesi.  Tali   servizi   sono   messi   a
          disposizione, ove  possibile,  all'interno  della  zona  di
          transito.». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  recante:
          «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della   pubblica
          sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10  aprile
          1981, n. 100: 
              «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno).  -  1
          Il  Ministro  dell'interno  e'  responsabile  della  tutela
          dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  ed  e'  autorita'
          nazionale di pubblica sicurezza. Ha  l'alta  direzione  dei
          servizi di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e  coordina  in
          materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. 
              2. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti  per
          la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              3.  Restano  ferme  le  competenze  del  Consiglio  dei
          ministri previste dalle leggi vigenti». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite  sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ed eseguita con
          legge 2 dicembre 1994, n. 689,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295: 
              «Art.  19  (Significato   dell'espressione   «passaggio
          inoffensivo»). - 1. Il passaggio  e'  inoffensivo  fintanto
          che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla
          sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve  essere
          eseguito conformemente alla  presente  Convenzione  e  alle
          altre norme del diritto internazionale. 
              2. Il passaggio di una nave  straniera  e'  considerato
          pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la  sicurezza
          dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave  e'
          impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita': 
                a)  minaccia  o  impiego  della   forza   contro   la
          sovranita',  l'integrita'  territoriale  o   l'indipendenza
          politica dello Stato costiero,  o  contro  qualsiasi  altro
          principio del diritto internazionale enunciato nella  Carta
          delle Nazioni Unite; 
                b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque
          tipo; 
                c) ogni atto inteso alla raccolta di  informazioni  a
          danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero; 
                d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare  la
          difesa o la sicurezza dello Stato costiero; 
                e)  il  lancio,  l'appontaggio  o  il   recupero   di
          aeromobili; 
                f)  il  lancio,  l'appontaggio  o  il   recupero   di
          apparecchiature militari; 
                g) il carico o lo  scarico  di  materiali,  valuta  o
          persone  in  violazione  delle  leggi  e  dei   regolamenti
          doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello
          Stato costiero; 
                h) inquinamento intenzionale e grave,  in  violazione
          della presente Convenzione; 
                i) attivita' di pesca; 
                j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; 
                k) atti  diretti  a  interferire  con  i  sistemi  di
          comunicazione  o  con  qualsiasi   altra   attrezzatura   o
          installazione dello Stato costiero; 
                l) ogni altra  attivita'  che  non  sia  in  rapporto
          diretto con il passaggio.».