Art. 2 
 
          Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia 
            di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 6 (( sono inseriti i seguenti )): 
    «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare  o  di  navi  in
servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e'
tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le
limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma
1-ter. (( In caso di violazione del divieto di ingresso,  transito  o
sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando
il fatto costituisce reato, si applica al comandante  della  nave  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000  a
euro 1.000.000. La responsabilita' solidale  di  cui  all'articolo  6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende  all'armatore  della
nave. E' sempre  disposta  la  confisca  della  nave  utilizzata  per
commettere la violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  sono
imputabili all'armatore e al proprietario della  nave  gli  oneri  di
custodia delle imbarcazioni  sottoposte  a  sequestro  cautelare.  ))
All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al
controllo,  provvede  il  prefetto  territorialmente  competente.  Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    (( 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del  comma  6-bis  possono
essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle
Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre
amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego
in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene
inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello  Stato  e,  a
richiesta, assegnata all'amministrazione che ne  ha  avuto  l'uso  ai
sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata
istanza di affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in  assegnazione
dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del  comma  6-ter
e', a richiesta,  assegnata  a  pubbliche  amministrazioni  per  fini
istituzionali ovvero venduta, anche per  parti  separate.  Gli  oneri
relativi  alla  gestione  delle  navi  sono  posti  a  carico   delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e
rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono
destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. )) 
  (( 1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative  per  le
violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo  12  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse,
disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni
interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia
e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della
partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per
la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse
assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio
possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. )) 
  2. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a  euro  500.000
per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro
300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
)) Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
                b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
                c) la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
                d) il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
                e) gli autori del fatto hanno  la  disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
                a) sono commessi al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
                b) sono commessi al fine di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice
          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
              3-septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il
          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              6-bis. Salvo che si tratti di naviglio  militare  o  di
          navi in servizio governativo non commerciale, il comandante
          della  nave   e'   tenuto   ad   osservare   la   normativa
          internazionale e i divieti e le  limitazioni  eventualmente
          disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di
          violazione del divieto di ingresso,  transito  o  sosta  in
          acque  territoriali  italiane,  salve  le  sanzioni  penali
          quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
          della nave la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La  responsabilita'
          solidale di cui all'articolo  6  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre
          disposta la confisca della nave utilizzata  per  commettere
          la  violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro
          cautelare.  A  seguito  di  provvedimento   definitivo   di
          confisca, sono imputabili all'armatore  e  al  proprietario
          della  nave  gli  oneri  di  custodia  delle   imbarcazioni
          sottoposte a  sequestro  cautelare.  All'irrogazione  delle
          sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al  controllo,
          provvede  il  prefetto  territorialmente   competente.   Si
          osservano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
              6-ter. Le navi sequestrate ai  sensi  del  comma  6-bis
          possono essere  affidate  dal  prefetto  in  custodia  agli
          organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla  Marina
          militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne
          facciano   richiesta    per    l'impiego    in    attivita'
          istituzionali. Gli oneri relativi alla  gestione  dei  beni
          sono posti a carico dell'amministrazione che ne  ha  l'uso,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6-quater.  Quando  il  provvedimento  che  dispone   la
          confisca diviene inoppugnabile, la  nave  e'  acquisita  al
          patrimonio  dello   Stato   e,   a   richiesta,   assegnata
          all'amministrazione che ne ha  avuto  l'uso  ai  sensi  del
          comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata
          istanza  di  affidamento  o  che  non  sia   richiesta   in
          assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso  ai
          sensi  del  comma  6-ter  e',  a  richiesta,  assegnata   a
          pubbliche amministrazioni  per  fini  istituzionali  ovvero
          venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi  alla
          gestione   delle   navi   sono   posti   a   carico   delle
          amministrazioni  assegnatarie.  Le   navi   non   utilmente
          impiegabili e rimaste invendute  nei  due  anni  dal  primo
          tentativo di vendita sono destinate  alla  distruzione.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43.? 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle
          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura
          penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di
          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne
          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione
          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione
          dell'eventuale  indennita',   si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo. 
              9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'articolo 6  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329: 
              «Art. 6 (Solidarieta'). - 1. Il proprietario della cosa
          che servi' o fu destinata a commettere la violazione o,  in
          sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene  immobile,
          il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
          obbligato  in  solido  con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questo dovuta se non prova che  la
          cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. 
              2. Se la violazione e' commessa da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto
          impedire il fatto. 
              3. Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o
          dal dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo
          di personalita' giuridica o, comunque, di un  imprenditore,
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
              4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato
          ha  diritto  di  regresso  per   l'intero   nei   confronti
          dell'autore della violazione». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'articolo 301-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia  doganale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973,  n.  80,
          S.O.: 
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).  -  I
          beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici  registri,
          le navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli  aeromobili
          sequestrati nel corso di operazioni di polizia  giudiziaria
          anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'  giudiziaria
          in custodia  giudiziale  agli  organi  di  polizia  che  ne
          facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia,
          ovvero possono essere affidati ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici non economici,  per  finalita'  di
          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 
              Gli  oneri  relativi   alla   gestione   dei   beni   e
          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e
          degli aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o  comando
          usuario. 
              Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna   istanza   di
          affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1,  i
          beni  sequestrati  sono   ceduti   ai   fini   della   loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione, la  cancellazione  dei  veicoli  dai  pubblici
          registri e' eseguita in esenzione da  qualsiasi  tributo  o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  e  il
          ricevitore capo della dogana,  competenti  per  territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle  norme  sulla  contabilita'  generale   dello   Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore. 
              L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  o
          il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima  di   procedere
          all'affidamento in custodia giudiziale o  alla  distruzione
          dei beni mobili di cui ai commi  1  e  3,  devono  chiedere
          preventiva   autorizzazione    all'organo    dell'autorita'
          giudiziaria competente per il  procedimento,  che  provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
              Nel caso di dissequestro dei beni di cui  al  comma  1,
          per i quali si sia proceduto alla  distruzione,  all'avente
          diritto e' corrisposta  una  indennita'  sulla  base  delle
          quotazioni   di   mercato   espresse    in    pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro. 
              I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo  Stato
          a seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono
          assegnati, a richiesta, agli organi o  enti  che  ne  hanno
          avuto l'uso. Qualora tali enti  od  organi  non  presentino
          richiesta di assegnazione i beni sono  distrutti  ai  sensi
          del comma 3. 
              Sono abrogati i commi 5, 6  e  7  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 
              Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
          il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          dettate  le  disposizioni  di   attuazione   del   presente
          articolo.». 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.