Art. 3 
 
       Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,
dopo le parole « articolo 12, commi » e' inserita la seguente:  «  1,
». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo   ai
procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 51  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del   procuratore   della   Repubblica   distrettuale).   -
          (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              (Omissis).».