(( Art. 3 bis 
 
      Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale,  dopo
la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: 
    «m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave
da   guerra,   previsto   dall'articolo   1100   del   codice   della
navigazione.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 380  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                e-bis)  delitti  di  furto   previsti   dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di maltrattamenti contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416, commi 1  e  3,  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale
          previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma,  del
          codice penale; 
                m-quinquies) delitto  di  resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'».