(( Art. 4 
 
                   Potenziamento delle operazioni 
                     di polizia sotto copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti  dall'implementazione  dell'utilizzo  dello
strumento investigativo  delle  operazioni  sotto  copertura  di  cui
all'articolo  9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  anche  con
riferimento   alle   attivita'   di   contrasto   del   delitto    di
favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  in   relazione   al
concorso di operatori di polizia di Stati con  i  quali  siano  stati
stipulati  appositi  accordi  per  il  loro  impiego  nel  territorio
nazionale,  valutati  in  euro  500.000  per  l'anno  2019,  in  euro
1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  16
          marzo  2006,  n.  146   (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'articolo  51  del  codice  penale,  non  sono
          punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454,  455,  460,  461,
          473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, nonche' ai delitti  previsti  dal  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche
          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano
          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,
          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero
          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo
          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la
          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero
          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un
          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati
          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico
          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'
          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  marzo
          1999, n. 51: 
              «Art. 18 (Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle
          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime  delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
                a) un contributo, determinato ai sensi del  comma  2,
          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello
          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,
          auto  rischi  diversi  e  furto,  relativi   ai   contratti
          stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; 
                b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo
          modalita' individuate dalla legge, nel  limite  massimo  di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata, unita' previsionale  di  base  1.1.11.1,  del
          bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   il   1998   e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; 
                c)  una  quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per
          ciascun anno, delle somme di  denaro  confiscate  ai  sensi
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  una  quota  pari   ad   un   terzo
          dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle  vendite
          disposte a norma dell'articolo  2-undecies  della  suddetta
          legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili  o  immobili
          ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi  della
          medesima legge n. 575 del 1965. 
              2. La  misura  percentuale  prevista  dall'articolo  6,
          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione  alle
          esigenze del Fondo, con decreto del Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione   economica   e   con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sono emanate,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto disposto dal comma 1, lettera a).».