Art. 5 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo
le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti:  ((  «e
comunque entro le sei  ore  successive  all'arrivo  ))  nel  caso  di
soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,». 
  (( 1-bis. Le modalita' di comunicazione, con  mezzi  informatici  o
telematici, dei dati delle  persone  alloggiate  sono  integrate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  al  fine   di   consentire   il
collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di
pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  1  entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  del
decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 109 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi di pubblica  sicurezza),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 1931, n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 109. art. 107  T.U.  1926.  -  1.  I  gestori  di
          esercizi  alberghieri  e  di  altre  strutture   ricettive,
          comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
          nonche' i proprietari o gestori di case e  di  appartamenti
          per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori  di
          strutture di accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione
          dei rifugi alpini  inclusi  in  apposito  elenco  istituito
          dalla regione o  dalla  provincia  autonoma,  possono  dare
          alloggio  esclusivamente  a  persone  munite  della   carta
          d'identita' o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne
          l'identita' secondo le norme vigenti. 
              2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente
          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia
          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi
          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del
          titolare. 
              3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  e
          comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di
          soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,  i  soggetti
          di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente
          competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
          mediante fax,  le  generalita'  delle  persone  alloggiate,
          secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali.».