Art. 6 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 
 
  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»; 
  2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Qualora il fatto
e' commesso in occasione  delle  manifestazioni  previste  dal  primo
comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni  e
con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso  di  manifestazioni  in
luogo  pubblico   o   aperto   al   pubblico,   lancia   o   utilizza
illegittimamente,  in  modo  da  creare  un  concreto  pericolo   per
l'incolumita' delle  persone,  razzi,  bengala,  fuochi  artificiali,
petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di  gas  visibile  o  in
grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero
bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( Quando il fatto e'
commesso in modo da creare  un  concreto  pericolo  per  l'integrita'
delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio
          1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine  pubblico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1975,  n.
          136, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o  di
          qualunque  altro  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
          riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
          pubblico,  senza  giustificato  motivo.  E'  in  ogni  caso
          vietato l'uso predetto in occasione di  manifestazioni  che
          si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico,  tranne
          quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. 
              Nei casi di cui al primo periodo del comma  precedente,
          il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni
          e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 
              Qualora  il  fatto  e'  commesso  in  occasione   delle
          manifestazioni previste dal primo comma, il  contravventore
          e' punito con l'arresto da due a tre anni e  con  l'ammenda
          da 2.000 a 6.000 euro. 
              Per la contravvenzione di cui al presente  articolo  e'
          facoltativo l'arresto in flagranza.».