Art. 7 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono
aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo  pubblico
o aperto al pubblico ovvero»; 
  b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il  seguente:
«Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in  essere  nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  si
applica la reclusione fino a due anni»; 
  (( b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; 
  b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; )) 
  c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le  parole  «e'  commesso»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
  d) all'articolo 635: 
  1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono  in
luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 
  2) dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Chiunque
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 
  3) al quarto comma le parole «al primo e  al  secondo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt.  339,  340,  341-bis,
          343, 419 e 635 del codice  penale,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite
          nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o
          la minaccia e' commessa  nel  corso  di  manifestazioni  in
          luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi,  o  da
          persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto
          anonimo, o in  modo  simbolico,  o  valendosi  della  forza
          intimidatrice derivante da segrete associazioni,  esistenti
          o supposte. 
              Se la violenza o la minaccia e'  commessa  da  piu'  di
          cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
          da parte di una di esse, ovvero da piu' di  dieci  persone,
          pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
          prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337  e  338,
          della reclusione  da  tre  a  quindici  anni  e,  nel  caso
          preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
          da due a otto anni. 
              Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano
          anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
          caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
          il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
          atti ad offendere, compresi gli  artifici  pirotecnici,  in
          modo da creare pericolo alle persone.» 
              «Art.  340  (Interruzione  di  un  ufficio  o  servizio
          pubblico o  di  un  servizio  di  pubblica  necessita').  -
          Chiunque,  fuori  dei   casi   preveduti   da   particolari
          disposizioni di legge cagiona un'interruzione  o  turba  la
          regolarita' di un ufficio  o  servizio  pubblico  o  di  un
          servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
          fino a un anno. 
              Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in
          essere nel corso di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o
          aperto al pubblico, si applica la  reclusione  fino  a  due
          anni. 
              I capi, promotori od organizzatori sono puniti  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.» 
              «Art.  341-bis  (Oltraggio  a  pubblico  ufficiale).  -
          Chiunque, in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  e  in
          presenza di piu' persone, offende l'onore ed  il  prestigio
          di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
          a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e'  punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              La   pena   e'   aumentata   se    l'offesa    consiste
          nell'attribuzione di un fatto determinato.  Se  la  verita'
          del fatto e' provata o se per esso  l'ufficiale  a  cui  il
          fatto e' attribuito e' condannato dopo  l'attribuzione  del
          fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile. 
              Ove l'imputato,  prima  del  giudizio,  abbia  riparato
          interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
          confronti della persona offesa sia nei confronti  dell'ente
          di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.» 
              «Art. 343 (Oltraggio a un  magistrato  in  udienza).  -
          Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in
          udienza e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da due  a  cinque  anni  se
          l'offesa   consiste   nell'attribuzione   di    un    fatto
          determinato. 
              Le pene sono aumentate se  il  fatto  e'  commesso  con
          violenza o minaccia.». 
              «Art. 419  (Devastazione  e  saccheggio).  -  Chiunque,
          fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette  fatti
          di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione
          da otto a quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel  corso
          di manifestazioni in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico
          ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti  in  luogo  di
          vendita o di deposito.». 
              «Art.  635  (Danneggiamento).  -  Chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
          deteriora o rende, in tutto  o  in  parte,  inservibili  le
          seguenti cose altrui: 
                1. edifici pubblici o  destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o cose  di  interesse  storico  o
          artistico ovunque siano ubicate  o  immobili  compresi  nel
          perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui  lavori
          di costruzione,  di  ristrutturazione,  di  recupero  o  di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                2. opere destinate all'irrigazione; 
                3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,
          o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
          al rimboschimento; 
                4.  attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione
          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna.».