Art. 2 
 
           Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 
 
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
mese». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  15,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014,  n.  183),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015,  n.  54,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL) (12). 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) (omissis) 
                b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento.».