Art. 2 Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL) (12). 2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) (omissis) b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.».