Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'articolo  2,  valutati  in  5,3
milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni
di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro
nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6  milioni  di  euro  nel
2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,
12,1 milioni di euro  nel  2028  e  12,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2029, si provvede: 
  a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro  nel
2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro  nel  2023,
11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro  nel  2025,  11,7
milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni
di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2029
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  255,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
              «255.  Al  fine  di  introdurre   nell'ordinamento   le
          pensioni di cittadinanza  e  il  reddito  di  cittadinanza,
          quest'ultimo  quale   misura   contro   la   poverta',   la
          disuguaglianza  e  l'esclusione  sociale,  a  garanzia  del
          diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro,  nonche'
          del   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla
          formazione e alla cultura, attraverso  politiche  volte  al
          sostegno economico e all'inserimento sociale  dei  soggetti
          esposti al rischio di emarginazione nella  societa'  e  nel
          mondo del lavoro, nello stato di previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un  fondo
          denominato  "Fondo  da  ripartire  per  l'introduzione  del
          reddito di cittadinanza", con una dotazione  pari  a  7.100
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055  milioni  di  euro
          per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli  interventi  ivi  previsti.
          Fino alla data di entrata in vigore delle  misure  adottate
          ai sensi del secondo periodo  del  presente  comma  nonche'
          sulla base di quanto disciplinato dalle  stesse  continuano
          ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio
          economico del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  nel  limite
          di spesa pari alle risorse destinate a tal  fine  dall'art.
          20, comma 1, del medesimo decreto legislativo  n.  147  del
          2017 e sulla base delle procedure ivi  indicate,  le  quali
          concorrono  al   raggiungimento   del   limite   di   spesa
          complessivo di cui al primo periodo del  presente  comma  e
          sono accantonate in pari misura, per il  medesimo  fine  di
          cui al citato art. 20, comma 1, del decreto legislativo  n.
          147 del  2017,  nell'ambito  del  Fondo  da  ripartire  per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  primo
          periodo del presente comma. Conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno  2019  il  Fondo  Poverta',  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
          euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2021.». 
              - Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000,  n.
          328  (Legge  quadro  per  la  realizzazione   del   sistema
          integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
          politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del  Fondo
          nazionale per le politiche sociali. 
              2. Per le finalita' della presente legge  il  Fondo  di
          cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni  per
          l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001  e  di
          lire  922.500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002.   Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000-2002, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  allo   scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire 591.500 milioni per  l'anno  2001  e  a  lire  752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001  e  2002,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno  degli
          anni  2001  e  2002,  le   proiezioni   dell'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; quanto  a  lire  20.000
          milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le  proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4.  La  definizione  dei  livelli  essenziali  di   cui
          all'art. 22 e' effettuata contestualmente  a  quella  delle
          risorse da assegnare al Fondo nazionale  per  le  politiche
          sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
          spesa sociale  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali,  nel
          rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per
          l'intero sistema  di  finanza  pubblica  dal  Documento  di
          programmazione economico-finanziaria. 
              5. Con regolamento, da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi  per
          la ripartizione delle  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
          ed evitare sovrapposizioni e  diseconomie  nell'allocazione
          delle risorse; 
                b) prevedere quote percentuali di risorse  aggiuntive
          a favore dei comuni associati ai sensi dell'art.  8,  comma
          3, lettera a); 
                c) garantire che  gli  stanziamenti  a  favore  delle
          regioni  e  degli  enti  locali  costituiscano   quote   di
          cofinanziamento dei programmi e dei relativi  interventi  e
          prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine  di
          realizzare un sistema  di  progressiva  perequazione  della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale; 
                d)  prevedere  forme  di  monitoraggio,  verifica   e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti in caso di mancato  impegno  da  parte  degli
          enti destinatari entro periodi determinati; 
                e) individuare le norme di legge abrogate dalla  data
          di entrata in vigore del regolamento. 
              6. Lo schema di regolamento di cui al comma  5,  previa
          deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei   ministri,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e' trasmesso successivamente alle Camere per  l'espressione
          del  parere   da   parte   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
          data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine,  il
          regolamento puo' essere emanato. 
              7. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentiti  i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, provvede, con  proprio  decreto,  annualmente  alla
          ripartizione delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali, tenuto conto della  quota  riservata  di
          cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
          nazionale e dei parametri di  cui  all'art.  18,  comma  3,
          lettera n). In sede di prima  applicazione  della  presente
          legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
          vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti  i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281  del
          1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
          dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera  n).  La
          ripartizione   garantisce   le   risorse   necessarie   per
          l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24. 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art. 11, comma 3, lettera  d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art.  24
          della presente legge. 
              9.  Alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
          legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con  specifica
          finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
          anche le risorse  finanziarie  destinate  al  finanziamento
          delle  prestazioni   individuate   dal   medesimo   decreto
          legislativo. 
              10.  Al  Fondo  nazionale  per  le  politiche   sociali
          affluiscono, altresi',  somme  derivanti  da  contributi  e
          donazioni  eventualmente   disposti   da   privati,   enti,
          fondazioni,  organizzazioni,   anche   internazionali,   da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  assegnate  al  citato
          Fondo nazionale. 
              11. Qualora le  regioni  ed  i  comuni  non  provvedano
          all'impegno  contabile  della  quota   non   specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro per la solidarieta' sociale, con le  modalita'  di
          cui al medesimo comma 7, provvede alla  rideterminazione  e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di mantenere invariata nel triennio  la  quota  complessiva
          dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».