(( Art. 3 bis 
 
                     Comunicazioni obbligatorie 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  settembre  2015,  n.
150 il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Allo scopo di semplificare gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.  264  sono  comunicate
per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
che le mette a disposizione  dell'ANPAL,  delle  Regioni,  dell'INPS,
dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le  attivita'
di rispettiva competenza.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  13  del  decreto  legislativo  15
          settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della
          legge 10 dicembre 2014,  n.  183),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle  politiche
          del lavoro). - 1.  In  attesa  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   unico,   l'ANPAL    realizza,    in
          cooperazione con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
          Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando  le
          componenti   informatizzate   realizzate   dalle   predette
          amministrazioni,  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche  del  lavoro,  che  si  compone   del   nodo   di
          coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
          regionali, nonche' il portale unico  per  la  registrazione
          alla Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro. 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo  19
          dicembre 2002, n. 297; 
                c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
                d)   il   sistema   informativo   della    formazione
          professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto; 
                d-bis)   Piattaforma   digitale   del   Reddito    di
          cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata
          attraverso il sistema di  cooperazione  applicativa  con  i
          sistemi informativi regionali del lavoro. 
              2-bis. Al sistema informativo unitario delle  politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n. 170. 
              3. Il modello di scheda anagrafica e professionale  dei
          lavoratori, di cui all'art. 1-bis del  decreto  legislativo
          21  aprile  2000,  n.  181,  viene   definita   dall'ANPAL,
          unitamente alle modalita' di interconnessione tra i  centri
          per l'impiego  e  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. 
              4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i
          datori  di  lavoro,   le   comunicazioni   di   assunzione,
          trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui
          all'art. 4-bis del decreto legislativo  n.  181  del  2000,
          all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
          n. 510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          novembre  1996,  n.  608,  all'art.  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
          all'art. 21  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264  sono
          comunicate per via telematica al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  che  le  mette  a   disposizione
          dell'ANPAL,  delle   Regioni,   dell'INPS,   dell'INAIL   e
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le  attivita'  di
          rispettiva competenza. 
              5. Allo  scopo  di  certificare  i  percorsi  formativi
          seguiti e  le  esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL
          definisce apposite modalita' di lettura delle  informazioni
          in esso contenute a favore di altri  soggetti  interessati,
          nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
          giovani in uscita da percorsi di istruzione  e  formazione,
          l'ANPAL  stipula   una   convenzione   con   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
          dei relativi risultati statistici. 
              7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene
          sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
          con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
          atti  di   programmazione   approvati   dalla   Commissione
          europea.».