(( Art. 5 bis 
 
     Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS 
 
  1. In considerazione della necessita' di internalizzare  i  servizi
informativi  e  dispositivi  da  erogarsi   in   favore   dell'utenza
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   (INPS),   per
promuovere la continuita' nell'erogazione dei servizi e per  tutelare
la stabilita' occupazionale del personale  ad  essi  adibito,  tenuto
conto  dell'esigenza  di  valorizzare  le  competenze  dallo   stesso
maturate,  anche  in  ragione  dell'assenza  dei   relativi   profili
professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla societa'  Italia
Previdenza  -  Societa'  italiana  di  servizi  per   la   Previdenza
Integrativa  per  Azioni   (SISPI   Spa),   interamente   partecipata
dall'INPS, sono altresi' affidate  le  attivita'  di  contact  center
multicanale verso l'utenza  (CCM)  nel  rispetto  delle  disposizioni
interne ed europee in materia di in  house  providing  alla  scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attivita'. 
  2. La societa' di cui al comma 1 assume la  denominazione  di  INPS
Servizi Spa. 
  3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria
determinazione  provvede  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,
dell'atto costitutivo e dello statuto nel  rispetto  dell'articolo  5
del codice di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
nonche'  al  rinnovo  degli  organi   sociali.   Conformemente   alle
previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al  comma  1
e' preposto un consiglio di amministrazione composto da  tre  membri,
di cui uno con funzioni di presidente. 
  4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,  e'
data facolta' alla societa' di provvedere alla selezione del  proprio
personale  anche   valorizzando   le   esperienze   simili   maturate
nell'ambito  dell'erogazione   di   servizi   di   CCM   di   analoga
complessita', nel  rispetto  dei  principi  di  selettivita'  di  cui
all'articolo 19 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175. 
  5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3,
gli organi sociali  in  carica  limitano  l'adozione  degli  atti  di
ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere  urgente
e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione. 
  6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura
dell'INPS. 
  7. La societa'  continua  a  svolgere  le  attivita'  che  gia'  ne
costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 5 (Principi comuni in materia di  esclusione  per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei
          settori    ordinari    o    speciali,    aggiudicati     da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
          di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
          del  presente  codice  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
                b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
          giuridica controllata e' effettuata nello  svolgimento  dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice controllante o da altre  persone  giuridiche
          controllate dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un
          ente aggiudicatore di cui trattasi; 
                c) nella persona  giuridica  controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
          quali non comportano controllo o potere  di  veto  previste
          dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,
          che non esercitano un'influenza determinante sulla  persona
          giuridica controllata. 
              2.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
              3. Il presente codice non si applica anche  quando  una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              4.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                a) gli organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                b)  tali  amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                c) la  persona  giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              6. Un accordo concluso esclusivamente tra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'accordo stabilisce o realizza  una  cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
              7. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
              8. Se, a causa della data di costituzione o  di  inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
              9. Nei casi in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  11  e  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 11 (Organi amministrativi e  di  controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - 1.  Salvi  gli  ulteriori
          requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
          amministrativi e  di  controllo  di  societa'  a  controllo
          pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita' e  autonomia  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Resta  fermo  quanto
          disposto dall'art. 12  del  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              2. L'organo amministrativo delle societa'  a  controllo
          pubblico e' costituito,  di  norma,  da  un  amministratore
          unico. 
              3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con
          delibera motivata con  riguardo  a  specifiche  ragioni  di
          adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
          contenimento dei costi, puo' disporre che la  societa'  sia
          amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
          tre o cinque  membri,  ovvero  che  sia  adottato  uno  dei
          sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
          dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis  del  capo  V  del
          titolo V del libro V del  codice  civile.  La  delibera  e'
          trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente  ai
          sensi dell'art.  5,  comma  4,  e  alla  struttura  di  cui
          all'art. 15. 
              4. Nella scelta degli amministratori delle  societa'  a
          controllo  pubblico,  le  amministrazioni   assicurano   il
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  almeno
          nella  misura  di  un  terzo,  da  computare   sul   numero
          complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
          d'anno. Qualora la societa' abbia un organo  amministrativo
          collegiale,  lo  statuto  prevede  che  la   scelta   degli
          amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto  dei
          criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 
              5.  Quando  la  societa'  a  controllo   pubblico   sia
          costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
          non e' consentito, in deroga all'art.  2475,  terzo  comma,
          del codice  civile,  prevedere  che  l'amministrazione  sia
          affidata, disgiuntamente o congiuntamente,  a  due  o  piu'
          soci. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, per  le  societa'  a  controllo  pubblico  sono
          definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
          al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per   la
          classificazione delle suddette societa'.  Per  le  societa'
          controllate dalle regioni o dagli enti locali,  il  decreto
          di cui al  primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia  e'
          determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
          al  quale  gli  organi  di  dette  societa'   devono   fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          titolari  e  componenti  degli  organi  di  controllo,   ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche  amministrazioni  o
          da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse  societa'
          verificano il rispetto del limite massimo  del  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
          dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
          caso   fatte   salve   le   disposizioni   legislative    e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al  presente  comma.  Il
          decreto stabilisce altresi'  i  criteri  di  determinazione
          della parte variabile della remunerazione,  commisurata  ai
          risultati di bilancio raggiunti dalla  societa'  nel  corso
          dell'esercizio precedente. In caso  di  risultati  negativi
          attribuibili alla responsabilita'  dell'amministratore,  la
          parte variabile non puo' essere corrisposta. 
              7. Fino all'emanazione del decreto di cui  al  comma  6
          restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4,  comma
          4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135,  e  successive  modificazioni,  e  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
          166. 
              8.  Gli  amministratori  delle  societa'  a   controllo
          pubblico    non    possono    essere    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
          siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
          principio di onnicomprensivita' della  retribuzione,  fatto
          salvo il diritto alla copertura assicurativa e al  rimborso
          delle spese documentate, nel rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 6, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi   compensi   alla   societa'   di    appartenenza.
          Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare
          aumenti  della  spesa  complessiva  per  i  compensi  degli
          amministratori. 
              9. Gli statuti  delle  societa'  a  controllo  pubblico
          prevedono altresi': 
                a)  l'attribuzione  da   parte   del   consiglio   di
          amministrazione  di  deleghe  di   gestione   a   un   solo
          amministratore,  salva   l'attribuzione   di   deleghe   al
          presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 
                b) l'esclusione della carica di vicepresidente  o  la
          previsione   che   la   carica   stessa   sia    attribuita
          esclusivamente  quale  modalita'  di   individuazione   del
          sostituto del presidente in caso di assenza o  impedimento,
          senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 
                c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza  o
          premi  di  risultato   deliberati   dopo   lo   svolgimento
          dell'attivita', e il divieto di  corrispondere  trattamenti
          di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; 
                d) il divieto di istituire organi diversi  da  quelli
          previsti dalle norme generali in tema di societa'. 
              10. E'  comunque  fatto  divieto  di  corrispondere  ai
          dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita'  o
          trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto  a
          quelli  previsti  dalla  legge   o   dalla   contrattazione
          collettiva ovvero di  stipulare  patti  o  accordi  di  non
          concorrenza, anche  ai  sensi  dell'art.  2125  del  codice
          civile. 
              11. Nelle societa'  di  cui  amministrazioni  pubbliche
          detengono  il  controllo  indiretto,  non   e'   consentito
          nominare, nei consigli di amministrazione  o  di  gestione,
          amministratori della  societa'  controllante,  a  meno  che
          siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
          continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza  di
          rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
          comprovate competenze tecniche degli  amministratori  della
          societa'   controllante   o   di    favorire    l'esercizio
          dell'attivita' di direzione e coordinamento. 
              12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa'
          a controllo pubblico e che sono al tempo stesso  componenti
          degli organi di amministrazione della societa' con  cui  e'
          instaurato  il  rapporto  di  lavoro,  sono  collocati   in
          aspettativa non retribuita e  con  sospensione  della  loro
          iscrizione  ai  competenti  istituti  di  previdenza  e  di
          assistenza,  salvo  che  rinuncino  ai  compensi  dovuti  a
          qualunque titolo agli amministratori. 
              13. Le societa' a controllo pubblico limitano  ai  casi
          previsti  dalla  legge  la  costituzione  di  comitati  con
          funzioni consultive o di proposta.  Per  il  caso  di  loro
          costituzione, non  puo'  comunque  essere  riconosciuta  ai
          componenti   di   tali   comitati   alcuna    remunerazione
          complessivamente superiore al 30  per  cento  del  compenso
          deliberato  per  la  carica   di   componente   dell'organo
          amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
          professionale e all'entita' dell'impegno richiesto. 
              14.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia   di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              15. Agli organi di amministrazione  e  controllo  delle
          societa' in house si applica  il  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 1994, n. 444. 
              16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma  non  a
          controllo  pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia
          titolare di una partecipazione pubblica superiore al  dieci
          per  cento  del  capitale  propone  agli  organi  societari
          l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai  commi
          6 e 10. 
              Art. 19 (Gestione del personale).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
              2. Le societa' a controllo pubblico  stabiliscono,  con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35,  comma  3,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di
          mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova  diretta
          applicazione il suddetto art.  35,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
              4. Salvo quanto  previsto  dall'art.  2126  del  codice
          civile,  ai  fini  retributivi,  i  contratti   di   lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
              5. Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'art.  25,  ovvero  delle  eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
              6. Le societa' a  controllo  pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
              7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e  6
          sono pubblicati sul sito  istituzionale  della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22,  comma  4,
          46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
          33. 
              8.   Le   pubbliche   amministrazioni    titolari    di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165
          del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia  di  finanza
          pubblica  e  contenimento  delle  spese  di  personale.  Il
          riassorbimento puo' essere disposto  solo  nei  limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche del parametro di cui all'art.  1,  comma  557-quater,
          della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
          dimostrazione,  certificata  dal  parere   dell'organo   di
          revisione economico-finanziaria, che  le  esternalizzazioni
          siano  state  effettuate  nel  rispetto  degli  adempimenti
          previsti dall'art. 6-bis del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: 
                a) in corrispondenza del trasferimento alla  societa'
          della funzione sia  stato  trasferito  anche  il  personale
          corrispondente alla funzione  medesima,  con  le  correlate
          risorse stipendiali; 
                b)  la  dotazione  organica   dell'ente   sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                c) siano  state  adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                d) l'aggregato di  spesa  complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
              9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi  da  565  a
          568 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  continuano  ad
          applicarsi fino alla data di pubblicazione del  decreto  di
          cui all'art. 25, comma  1,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2017.».