(( Art. 5 ter 
 
                Disposizioni in materia di personale 
                dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e  della  sicurezza
nei luoghi di lavoro e l'attivita' di  contrasto  al  fenomeno  degli
infortuni  sul  lavoro,  l'Ispettorato  nazionale   del   lavoro   e'
autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  con  incremento  della  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  un  contingente  di
personale  ispettivo,  da  inquadrare  nell'Area   terza,   posizione
economica  F1,  fino  a  150  unita'  a  decorrere  dall'anno   2021.
L'Ispettorato nazionale del lavoro  comunica  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa annua. Ai relativi oneri,  pari  a  euro  6.387.000  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta all'art. 1,  comma  365,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019) 
              «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'art. 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva
          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto
          pubblico; 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art.  30  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dell'art.  4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  Le
          assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.».