Art. 6 
 
             Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU 
 
  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145 le  parole  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 dicembre 2019». 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «amministrazioni pubbliche che  gia'  utilizzavano
i», sono sostituite dalle seguenti:  «amministrazioni  pubbliche  sia
utilizzatrici che non utilizzatrici dei» e le parole: «ubicate  nella
medesima provincia o in una provincia  limitrofa  ed  utilizzatrici»,
sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nella medesima  provincia  o
in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non  utilizzatrici».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, commi  446,  lettera  h)  e  448
          della citata legge n.145 del 2018 (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «446.  Nel  triennio  2019-2021,   le   amministrazioni
          pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'  dei  lavoratori
          gia'  rientranti   nell'abrogato   art.   7   del   decreto
          legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori
          impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  o  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa  nonche'  mediante
          altre    tipologie    contrattuali,    possono    procedere
          all'assunzione   a   tempo   indeterminato   dei   suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                a)-g) (omissis); 
                h) proroga da parte degli enti territoriali  e  degli
          enti  pubblici  interessati  delle  convenzioni   e   degli
          eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre
          2019, nelle  more  del  completamento  delle  procedure  di
          assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse  di
          cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27
          dicembre 2006, n.  296.  Le  proroghe  sono  effettuate  in
          deroga alle disposizioni di cui  all'art.  23  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 259  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo  25  maggio
          2017, n. 75.». 
              «448.  Le   graduatorie   approvate   all'esito   delle
          procedure di cui alle lettere b) e c) del  comma  446  sono
          impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni  a
          tempo  indeterminato   da   parte   delle   amministrazioni
          pubbliche  sia  utilizzatrici  che  non  utilizzatrici  dei
          lavoratori  inseriti  nelle  graduatorie  medesime  e,   in
          subordine, nei limiti delle proprie facolta'  assunzionali,
          da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate  nella
          medesima  provincia  o  in  una  provincia  limitrofa   sia
          utilizzatrici  che   non   utilizzatrici   dei   lavoratori
          socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1,
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'  dei
          lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
          legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori
          impegnati in attivita' di pubblica utilita'.».