(( Art. 6 bis Armonizzazione dei termini di validita' di graduatorie di pubblici concorsi 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 362 e' sostituito dal seguente: «362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020; b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021; c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021; d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»; b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti: «362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020. 362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'.». ))