(( Art. 6 bis 
 
               Armonizzazione dei termini di validita' 
                 di graduatorie di pubblici concorsi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 362 e' sostituito dal seguente: 
      «362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata  triennale
della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico
impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1º  gennaio
2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 
  a) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020; 
  b) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021; 
  c) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021; 
  d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019  ha
durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  decorrente  dalla  data   di
approvazione di ciascuna graduatoria»; 
    b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti: 
      «362-bis. Al fine di armonizzare i termini di  validita'  delle
graduatorie dei concorsi di accesso  al  pubblico  impiego  approvate
prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362,
fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle  graduatorie
approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e  non  oltre
il 30 settembre 2020. 
      362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle
graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il  31  marzo  2020,
fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali,  previa  frequenza  obbligatoria  da  parte  dei  soggetti
inseriti nelle graduatorie di corsi  di  formazione  e  aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse
disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte  dei
soggetti inseriti nelle graduatorie di  un  apposito  esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneita'.». ))