Art. 7 
 
               Disposizioni urgenti in materia di ISEE 
 
  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  4-sexies  (Termini  di   validita'   della   dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU  ha  validita'  dal
momento della  presentazione  fino  al  successivo  31  dicembre.  In
ciascun anno,  a  decorrere  dal  2020,  all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo  familiare,   mediante
modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi (( , entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  ))
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((  Nei  casi
in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre  2019
e prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
applica la disciplina precedente."». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  10  del  decreto  legislativo  15
          settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione  di
          una misura nazionale  di  contrasto  alla  poverta'),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10  (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  sono  scambiati  i  dati
          mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 
              2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle  entrate
          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono
          individuate  le  modalita'  tecniche  per   consentire   al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
              2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
          nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede  di
          attestazione  dell'ISEE,  sono   riportate   le   eventuali
          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati
          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,
          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
              3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con
          il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita la data
          a partire dalla quale e' possibile accedere alla  modalita'
          precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data  a
          partire dalla  quale  e'  avviata  una  sperimentazione  in
          materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente
          ai  sensi  del  comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          stabilite le componenti della DSU che  restano  interamente
          autodichiarate  e   non   precompilate,   suscettibili   di
          successivo aggiornamento in relazione alla  evoluzione  dei
          sistemi informativi  e  dell'assetto  dei  relativi  flussi
          d'informazione. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
          dal momento  della  presentazione  fino  al  successivo  31
          dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
          del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
          redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono  aggiornati
          prendendo a riferimento il secondo anno  precedente.  Resta
          ferma la possibilita' di  aggiornare  i  dati  prendendo  a
          riferimento i redditi e i patrimoni  dell'anno  precedente,
          qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo   familiare,
          mediante  modalita'   estensive   dell'ISEE   corrente   da
          individuarsi, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi  in
          cui  la  DSU  sia  stata  presentata  a  decorrere  dal  1°
          settembre  2019,  e  prima  dell'entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, si applica la disciplina precedente. 
              5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale  ISRE
          possono essere calcolati, in presenza di un ISEE  in  corso
          di validita', qualora  si  sia  verificata  una  variazione
          della situazione lavorativa, di cui all'art.  9,  comma  1,
          lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  159  del  2013,  ovvero   una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo  art.  9,  comma  2,  ovvero  un'interruzione  dei
          trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f),  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013. La  variazione  della  situazione  lavorativa
          deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno
          cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
          in via ordinaria di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con
          l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione  dei  trattamenti
          di cui al primo periodo, il  periodo  di  riferimento  e  i
          redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE  corrente  sono
          individuati con le medesime modalita' applicate in caso  di
          variazione  della  situazione  lavorativa  del   lavoratore
          dipendente  a  tempo   indeterminato.   A   decorrere   dal
          quindicesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di approvazione del  nuovo  modulo
          sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta  dell'ISEE
          corrente, emanato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'
          di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi  dalla
          data della presentazione del  modulo  sostitutivo  ai  fini
          della   successiva    richiesta    dell'erogazione    delle
          prestazioni,  salvo  che  intervengano   variazioni   nella
          situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;
          in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e'  aggiornato  entro
          due mesi dalla variazione. 
              6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui
          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della
          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle
          comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di  cui  all'art.  3,  comma  3,  da  parte  degli   organi
          competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui  all'art.
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso.».