Art. 8 
 
      Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il  Fondo  di
cui al presente articolo e'  altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo  e  solidale.  Le  somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente riassegnate  al  medesimo  Fondo,  nell'ambito  dello
stato di previsione della spesa del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  secondo  modalita'  definite  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68
          (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
          dell'art.  33  del  Regolamento  UE   n.   651/2014   della
          Commissione del 17 giugno 2014,  ai  datori  di  lavoro  e'
          concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei
          mesi: 
                a) nella misura del 70 per cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
                b) nella misura del 35 per cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
          minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta  categoria  di
          cui alle tabelle citate nella lettera a). 
              1-bis. L'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          concesso, nella misura del 70 per cento della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore con  disabilita'  intellettiva  e  psichica  che
          comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
          al 45 per cento, per un periodo di  60  mesi,  in  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato o di  assunzione  a  tempo
          determinato di durata non inferiore a  dodici  mesi  e  per
          tutta la durata del contratto. 
              1-ter. L'incentivo  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle
          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione
          dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita  procedura
          telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
          fornire una specifica comunicazione  telematica  in  ordine
          alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
          per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
          in favore del richiedente opera una riserva di  somme  pari
          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al
          richiedente e' assegnato un  termine  perentorio  di  sette
          giorni per provvedere alla stipula del contratto di  lavoro
          che da' titolo all'incentivo. Entro il  termine  perentorio
          dei successivi sette giorni lavorativi, il  richiedente  ha
          l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
          predetta  procedura  telematica,  l'avvenuta  stipula   del
          contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di  mancato
          rispetto dei termini perentori di cui  al  terzo  e  quarto
          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme
          operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
          a  disposizione  di   ulteriori   potenziali   beneficiari.
          L'incentivo di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuto
          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione
          delle domande cui abbia fatto seguito  l'effettiva  stipula
          del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in  caso  di
          insufficienza delle risorse a disposizione  determinate  ai
          sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
          pluriennale con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet  istituzionale.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle minori entrate valutate con  riferimento
          alla durata dell'incentivo, inviando relazioni  trimestrali
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  L'INPS  provvede
          all'attuazione del presente comma  con  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente. 
              2. 
              3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
          datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
          obblighi della presente legge, procedono all'assunzione  di
          lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita'  di
          cui al comma 1-ter. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e  1-bis,  il
          Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
          versamenti da parte di soggetti privati a titolo  spontaneo
          e solidale. Le somme sono versate all'entrata del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  al
          medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          secondo modalita' definite con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  definito  l'ammontare
          delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  4  che  vengono
          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
          per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
          cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al
          presente  comma  e'  aggiornato  annualmente  al  fine   di
          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al
          comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
          comma 3-bis. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. 
              9. 
              10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una  verifica
          degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
          una valutazione dell'adeguatezza delle risorse  finanziarie
          ivi previste.».