Art. 3. Diritti e doveri degli iscritti Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purche' siano in regola con la quota associativa. Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno inoltre il diritto di: partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica; avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione; adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi; Gli iscritti hanno inoltre il dovere di: rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilita' e rispettabilita'; contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative; impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee; aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici; conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento; Gli iscritti hanno il divieto di: essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici; se eletti, lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale ed iscriversi ad altri gruppi. Tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, aderendo al movimento, accordano al Presidente la facolta' di indicare, su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo, le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il movimento in caso di particolari iniziative politiche o necessita' economiche. Coloro che ricoprono il ruolo di consigliere regionale e parlamentare nazionale o europeo, con l'iscrizione al movimento, al fine di garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica, si impegnano e promettono di versare al movimento, oltre alla quota associativa, un contributo erogato su base mensile nella misura determinata ai sensi del successivo art. 24, e le quote di contribuzione di cui al precedente comma. Il mancato o ritardato versamento dei contributi sopra indicati, oltre a dare luogo a una eventuale responsabilita' giuridica, integra responsabilita' disciplinare e l'impossibilita' di essere candidati a ricoprire incarichi politici o di partito. Detta previsione non trova applicazione qualora i soggetti tenuti alla contribuzione abbiano gia' effettuato altre erogazioni liberali o donazioni in danaro o in natura di valore uguale o superiore a quanto dovuto.