Art. 10 
 
                    Estensione del sistema INFOIL 
 
  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo  a  quelle  gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di  produzione  di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,   gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di  capacita'  non  inferiore  a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il  30  giugno  2020,  secondo  le
caratteristiche e le  funzionalita'  fissate  dalle  disposizioni  di
attuazione, di  un  sistema  informatizzato  per  la  gestione  della
detenzione e della movimentazione della benzina e del  gasolio  usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995: 
                «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
          1. Il regime del deposito fiscale e' consentito: 
                  a) per le raffinerie e per gli  altri  stabilimenti
          di produzione dove si ottengono i  prodotti  energetici  di
          cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti  energetici
          di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   ove   destinati   a
          carburazione e combustione, nonche' i  prodotti  sottoposti
          ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
                  b) per gli impianti petrolchimici. 
                2. L'esercizio degli impianti di cui al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di  cui  all'articolo
          63. 
                3. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
                4. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
          gas di petrolio liquefatti di  capacita'  inferiore  a  400
          metri cubi e per i depositi commerciali di  altri  prodotti
          energetici di  capacita'  inferiore  a  10.000  metri  cubi
          quando, oltre ai presupposti di cui  al  comma  3,  ricorra
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) il deposito effettui forniture  di  prodotto  in
          esenzione da accisa o ad accisa agevolata  o  trasferimenti
          di prodotti energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi
          dell'Unione europea ovvero  esportazioni  verso  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
          ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
          biennio; 
                  b)  il  deposito  sia  propaggine  di  un  deposito
          fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
          stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita',  sia
          stabilmente destinato ad operare al servizio  del  predetto
          deposito. 
                5. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 3 e 4  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
                6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  e'  negata
          ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio  antecedente
          la richiesta, sia stata pronunciata  sentenza  irrevocabile
          di condanna  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
          procedura   penale,   ovvero   sentenza    definitiva    di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (93) e per
          i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII,  VIII
          e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia
          prevista   la   pena   della   reclusione.   La    predetta
          autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
          dei quali siano in  corso  procedure  concorsuali  o  siano
          state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
          che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro
          natura  od  entita',  alle  disposizioni  che  disciplinano
          l'accisa,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  i   tributi
          doganali, in relazione alle quali  siano  state  contestate
          sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. 
                7. L'istruttoria per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui ai commi 3 e 4  e'  sospesa  fino  al  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  conclusiva   del   procedimento
          penale, qualora nei  confronti  del  soggetto  istante  sia
          stato emesso, ai sensi  dell'articolo  424  del  codice  di
          procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
          dei reati indicati nel comma 6. 
                8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
          sospesa  dall'Autorita'  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
          depositario autorizzato per il quale sia stato  emesso,  ai
          sensi dell'articolo 424 del  codice  di  procedura  penale,
          decreto  che  dispone  il  giudizio  per  reati  di  natura
          tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
          cui al primo periodo e' in ogni caso  sospesa  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli laddove venga  pronunciata  nei
          confronti del depositario autorizzato sentenza di  condanna
          non  definitiva,  con   applicazione   della   pena   della
          reclusione, per reati di natura tributaria,  finanziaria  e
          fallimentare. Il provvedimento di  sospensione  ha  effetto
          fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
                9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
          ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
          irrevocabile di condanna ai  sensi  dell'articolo  648  del
          codice di procedura penale, ovvero sentenza  definitiva  di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria  e  fallimentare,  per  i
          quali sia prevista la pena della reclusione. 
                10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
          revocata allorche' ricorrano rispettivamente le  condizioni
          di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
          sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui  al  comma
          7. 
                11. Nel caso di persone  giuridiche  e  di  societa',
          l'autorizzazione e  la  licenza  sono  negate,  revocate  o
          sospese, ovvero  il  procedimento  per  il  rilascio  delle
          stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai  commi
          da 6 a 10 ricorrano,  alle  condizioni  ivi  previste,  con
          riferimento  a  persone  che  ne  rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione,  nonche'
          a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione  e
          il controllo. 
                12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
          permanenza delle condizioni previste dal  comma  4  e,  nel
          caso    esse    non    possano    ritenersi    sussistenti,
          l'autorizzazione di cui al  medesimo  comma  viene  sospesa
          fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro  il
          termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
          Contestualmente   all'emissione   del   provvedimento    di
          sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
          su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di  cui
          all'articolo 25, comma 4. 
                13.  Per  il  controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          puo'   prescrivere   l'installazione   di    strumenti    e
          apparecchiature per la misura e per il campionamento  delle
          materie prime e dei prodotti semilavorati e  finiti;  puo',
          altresi', adottare sistemi di verifica e di  controllo  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
                14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
          un idoneo sistema  informatizzato  di  controllo  in  tempo
          reale del processo di gestione della produzione, detenzione
          e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli procede al  controllo  dell'accertamento  e  della
          liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  necessari
          alla determinazione della quantita' e  della  qualita'  dei
          prodotti  energetici  rilevati  dal  sistema  medesimo  con
          accesso in modo autonomo e diretto. 
                15. Nei recinti  dei  depositi  fiscali  non  possono
          essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
          comma 2, ad imposta assolta,  eccetto  quelli  strettamente
          necessari per il funzionamento  degli  impianti,  stabiliti
          per   quantita'   e   qualita'   dal   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                16. Per i prodotti  immessi  in  consumo  che  devono
          essere  sottoposti  ad  operazioni  di  miscelazione  o   a
          rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di  deposito,
          gestito in regime di  deposito  fiscale,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13. 
                17. La presente disposizione non si  applica  al  gas
          naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone
          (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e  al  coke
          (codice NC 2704).».