Art. 11 
 
                Introduzione Documento Amministrativo 
                       Semplificato telematico 
 
  1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono  fissati  tempi  e  modalita'  per  introdurre
l'obbligo,  entro  il  30  giugno  2020,  di  utilizzo  del   sistema
informatizzato  per  la  presentazione,   esclusivamente   in   forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui  all'articolo  12
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La presente disposizione si applica alla circolazione nel  territorio
dello Stato della  benzina  e  del  gasolio  usato  come  carburante,
assoggettati ad accisa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995: 
                «Art.  12  (Deposito  e  circolazione   di   prodotti
          assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve  le  disposizioni
          stabilite per i singoli prodotti, i  prodotti  assoggettati
          ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
          modalita' stabilite e circolano con un  apposito  documento
          di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo
          10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali
          con  attraversamento  del  territorio  di  un  altro  Stato
          membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo  10,
          comma 5, ed e' presentata, da parte del  mittente  e  prima
          della  spedizione  dei  prodotti,  apposita   dichiarazione
          all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per
          territorio  in  relazione  al  luogo  di  spedizione.  Alle
          autobotti e alle bettoline utilizzate per il  trasporto  di
          prodotti   assoggettati   ad   accisa   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis. 
                2. Le disposizioni di cui al primo periodo del  comma
          1 non si applicano per i prodotti custoditi  e  movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato.»