Art. 11 bis 
 
Finanziamento  degli  interventi  per   la   digitalizzazione   della
  logistica portuale 
 
  ((1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro
annui delle risorse del fondo per il finanziamento  degli  interventi
di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle
merci. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il
soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,  comma   4,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  apposito  atto  convenzionale  per
disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del  presente
articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84  (Riordino  della
          legislazione in materia portuale): 
                «Art. 18-bis (Autonomia finanziaria  delle  Autorita'
          di sistema portuale e finanziamento della realizzazione  di
          opere  nei  porti).  -  1.  Al   fine   di   agevolare   la
          realizzazione delle opere  previste  nei  rispettivi  piani
          regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per
          il potenziamento della rete infrastrutturale e dei  servizi
          nei porti e nei  collegamenti  stradali  e  ferroviari  nei
          porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza,
          alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
          ambiti portuali, e' istituito, nello  stato  di  previsione
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  un
          fondo per il finanziamento degli interventi di  adeguamento
          dei porti alimentato su base annua, in  misura  pari  all'1
          per  cento  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90
          milioni di euro annui. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
                «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della  rete
          logistica nazionale). - 1. - 3. Omissis 
                4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
                Omissis.».