Art. 13 
 
                                Trust 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),  dopo  le  parole
«anche se non residenti» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche  qualora
i  percipienti   residenti   ((non   possano))   essere   considerati
beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto il seguente:
«4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri,
nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.». 
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  si  avvalgono  anche
dei poteri e  delle  facolta'  previsti  dall'articolo  9,  commi  4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 44 e 45 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi  di
          capitale: 
                  a) gli interessi  e  altri  proventi  derivanti  da
          mutui, depositi e conti correnti; 
                  b)  gli  interessi  e  gli  altri  proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
                  c) le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni  annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile; 
                  d) i compensi per prestazioni di fideiussione o  di
          altra garanzia; 
                  d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico  di
          cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  autorizzati
          dalla Banca d'Italia; 
                  e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al
          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto
          della  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo   53;   e'
          ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
          eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente  erogati  dal
          socio o  dalle  sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
          accertamento; 
                  f)  gli  utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
                  g)   i   proventi   derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
                  g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute; 
                  g-ter) i proventi derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito; 
                  g-quater)   i   redditi   compresi   nei   capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione; 
                  g-quinquies) i  redditi  derivanti  dai  rendimenti
          delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
          del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma  periodica  e
          delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
                  g-sexies) i redditi  imputati  al  beneficiario  di
          trust ai sensi dell'articolo 73,  comma  2,  anche  se  non
          residenti,  nonche'  i  redditi  corrisposti  a   residenti
          italiani da trust  e  istituti  aventi  analogo  contenuto,
          stabiliti in Stati  e  territori  che  con  riferimento  al
          trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
          fiscalita'  privilegiata  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          anche qualora i percipienti residenti  non  possano  essere
          considerati beneficiari individuati ai sensi  dell'articolo
          73; 
                  h) gli interessi e gli altri proventi derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
                2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) si considerano similari alle azioni, i titoli  e
          gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
                  [b) le partecipazioni al capitale o  al  patrimonio
          delle societa' e degli enti di cui all'articolo  73,  comma
          1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli,
          si considerano similari rispettivamente alle azioni o  alle
          quote di societa' a responsabilita' limitata  nel  caso  in
          cui  la  relativa  remunerazione  se  corrisposta  da   una
          societa' residente sarebbe  stata  totalmente  indeducibile
          nella determinazione del reddito d'impresa per  effetto  di
          quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;] 
                  c) si considerano similari alle obbligazioni: 
                    1)  i  buoni  fruttiferi   emessi   da   societa'
          esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate  ai
          sensi dell'articolo 29 del  regio  decreto-legge  15  marzo
          1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio  1928,  n.
          510; 
                    2)   i   titoli   di   massa    che    contengono
          l'obbligazione incondizionata di pagare alla  scadenza  una
          somma non inferiore a quella in essi indicata, con o  senza
          la  corresponsione  di  proventi  periodici,  e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.» 
                «Art. 45 (Determinazione del reddito di capitale).  -
          1. Il reddito  di  capitale  e'  costituito  dall'ammontare
          degli interessi,  utili  o  altri  proventi  percepiti  nel
          periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi  di
          cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo
          41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
          il valore normale dei beni  ricevuti  alla  scadenza  e  il
          prezzo di emissione  o  la  somma  impiegata,  apportata  o
          affidata in gestione, ovvero il  valore  normale  dei  beni
          impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di
          cui alla lettera g)  del  comma  1  dell'articolo  41  sono
          determinati  valutando  le  somme  impiegate,  apportate  o
          affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore
          normale dei  beni  ricevuti,  rispettivamente,  secondo  il
          cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati
          o incassati. Qualora la differenza tra la  somma  percepita
          od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza  e  il
          prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
          lettera b) del comma 1 dell'articolo 41  sia  determinabile
          in tutto od in parte in funzione di eventi o  di  parametri
          non ancora certi o determinati alla data di  emissione  dei
          titoli  o  certificati,  la   parte   di   detto   importo,
          proporzionalmente   riferibile   al   periodo   di    tempo
          intercorrente fra la data di  emissione  e  quella  in  cui
          l'evento od il parametro assumono rilevanza ai  fini  della
          determinazione della differenza, si  considera  interamente
          maturata in capo  al  possessore  a  tale  ultima  data.  I
          proventi  di  cui  alla  lettera   g-bis)   del   comma   1
          dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza  positiva
          tra i corrispettivi globali di trasferimento dei  titoli  e
          delle  valute.  Da  tale  differenza  si   scomputano   gli
          interessi  e   gli   altri   proventi   dei   titoli,   non
          rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo  di
          durata del rapporto,  con  esclusione  dei  redditi  esenti
          dalle imposte sui redditi. I corrispettivi  a  pronti  e  a
          termine  espressi   in   valuta   estera   sono   valutati,
          rispettivamente, secondo il cambio del giorno in  cui  sono
          pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
          si comprende, oltre al compenso  per  il  mutuo,  anche  il
          controvalore degli interessi e  degli  altri  proventi  dei
          titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
          periodo di durata del rapporto. 
                2. Per i capitali dati a mutuo gli  interessi,  salvo
          prova contraria, si presumono  percepiti  alle  scadenze  e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se  la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale. 
                3. Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni  bancarie  regolate   in   conto   corrente   si
          considerano percepiti  anche  gli  interessi  compensati  a
          norma di legge o di contratto. 
                4. I capitali corrisposti in dipendenza di  contratti
          di  assicurazione  sulla   vita   e   di   capitalizzazione
          costituiscono reddito  per  la  parte  corrispondente  alla
          differenza tra l'ammontare percepito  e  quello  dei  premi
          pagati.  Si  considera  corrisposto   anche   il   capitale
          convertito in rendita a seguito  di  opzione.  La  predetta
          disposizione non si applica in ogni caso  alle  prestazioni
          erogate  in  forma  di  capitale  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                4-bis. 
                4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
          comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti  dalla  differenza
          tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di  prestazione
          pensionistica erogata e quello  della  corrispondente  rata
          calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. 
              4-quater. Qualora in  relazione  alle  attribuzioni  di
          trust esteri, nonche' di istituti aventi analogo contenuto,
          a  beneficiari  residenti  in  Italia,  non  sia  possibile
          distinguere tra redditi e  patrimonio,  l'intero  ammontare
          percepito costituisce reddito.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   25   (Monitoraggio,   controlli,    attivita'
          ispettiva). -  1.  Allo  scopo  di  vigilare  sul  corretto
          utilizzo   delle   agevolazioni   di   cui   al    presente
          decreto-legge, il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e  Repressione
          Frodi  Comunitarie  della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
          svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e  controlli
          sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.  A
          tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sottoscrive
          un protocollo d'intesa con il Comandante della  Guardia  di
          Finanza. 
                Per l'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  1,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
                  a) si avvalgono anche dei poteri e  delle  facolta'
          previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere
          a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                  b) possono accedere, anche per via telematica, alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
                Omissis.»