Art. 13 bis 
 
                 Modifiche alla disciplina dei piani 
                    di risparmio a lungo termine 
 
  ((1. Per i piani di risparmio a lungo termine di  cui  all'articolo
1, commi da 100  a  114,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
costituiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  si  applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 
  2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a  lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o  i  valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente,  in  strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con   imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita
almeno per il 25  per  cento  del  valore  complessivo  in  strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa  italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri  mercati
regolamentati e almeno per  un  ulteriore  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana  o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Agli
enti di cui al presente comma non si  applica  il  comma  112,  primo
periodo»; 
    b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Agli
enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente  comma  non
si applica il comma 112, primo periodo». 
  4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di  cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si  applicano  l'articolo  1,
commi da 100  a  114,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e
l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, in quanto compatibili. 
  5.  Agli  investimenti  in  piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si  applicano
l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e l'articolo 1, commi da 211 a  215,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  100  a  114
          dell'articolo  1  della  legge  1  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 99. Omissis. 
                100. Non sono soggetti a  imposizione  i  redditi  di
          capitale di cui  all'articolo  44  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  diversi  da  quelli
          relativi a partecipazioni qualificate e i  redditi  diversi
          di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere  c-bis),  c-ter),
          c-quater)  e  c-quinquies),  del  medesimo   testo   unico,
          conseguiti,  al  di   fuori   dell'esercizio   di   impresa
          commerciale, da persone fisiche  residenti  nel  territorio
          dello Stato, derivanti  dagli  investimenti  nei  piani  di
          risparmio a lungo termine, con l'esclusione di  quelli  che
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a
          113 del presente articolo  si  considerano  qualificati  le
          partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera  c)
          del comma  1  dell'articolo  67  del  citato  testo  unico,
          tenendo conto anche delle percentuali di  partecipazione  o
          di diritti di voto possedute dai  familiari  della  persona
          fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo
          unico e delle  societa'  o  enti  da  loro  direttamente  o
          indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2)  del
          primo comma dell'articolo 2359 del codice civile. 
                101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo  termine  si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  30.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato articolo 6 del decreto  legislativo
          n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
          applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di  cui
          al primo periodo del presente comma. 
                102. In ciascun anno solare di durata del piano,  per
          almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme  o  i  valori
          destinati nel piano di risparmio  a  lungo  termine  devono
          essere investiti per almeno il  70  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari,  anche  non  negoziati
          nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio medesimo; la  predetta  quota
          del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
          cento del valore complessivo  in  strumenti  finanziari  di
          imprese diverse da quelle  inserite  nell'indice  FTSE  MIB
          della Borsa italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri
          mercati regolamentati. 
                103. Le somme o i  valori  destinati  nel  piano  non
          possono essere investiti per una quota superiore al 10  per
          cento del totale in  strumenti  finanziari  di  uno  stesso
          emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra
          societa' appartenente al medesimo gruppo  dell'emittente  o
          della controparte o in depositi e conti correnti. 
                104. Sono considerati investimenti qualificati  anche
          le quote o azioni di organismi di  investimento  collettivo
          del risparmio residenti  nel  territorio  dello  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento
          dell'attivo in strumenti finanziari indicati al  comma  102
          del presente articolo nel rispetto delle condizioni di  cui
          al comma 103. 
                105. Le  somme  o  valori  destinati  nel  piano  non
          possono essere investiti in strumenti finanziari  emessi  o
          stipulati con  soggetti  residenti  in  Stati  o  territori
          diversi da quelli che consentono  un  adeguato  scambio  di
          informazioni. 
                106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito  il
          piano devono essere detenuti per  almeno  cinque  anni.  In
          caso di cessione  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
          investimento prima dei cinque anni,  i  redditi  realizzati
          attraverso  la  cessione  e  quelli  percepiti  durante  il
          periodo minimo di investimento del piano  sono  soggetti  a
          imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente  agli
          interessi, senza applicazione di sanzioni,  e  il  relativo
          versamento deve essere effettuato dai soggetti  di  cui  al
          comma 101 entro il giorno 16 del  secondo  mese  successivo
          alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
          imposte  dovute  attraverso  adeguati   disinvestimenti   o
          chiedendone la provvista al titolare. In caso  di  rimborso
          degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento  prima
          del quinquennio, il  controvalore  conseguito  deve  essere
          reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
          104 entro novanta giorni dal rimborso. 
                107. Il venire meno delle condizioni di cui ai  commi
          102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio  fiscale
          relativamente  ai  redditi   degli   strumenti   finanziari
          detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti  nel
          medesimo piano nel rispetto delle suddette  condizioni  per
          il periodo di tempo indicato al comma 106, e  l'obbligo  di
          corrispondere  le  imposte  non  pagate,  unitamente   agli
          interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto
          previsto al comma 106. 
                108. Le ritenute alla fonte e le imposte  sostitutive
          eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in  capo
          al titolare del piano  il  diritto  a  ricevere  una  somma
          corrispondente. I soggetti di cui al  comma  101  presso  i
          quali e' costituito il piano provvedono al pagamento  della
          predetta somma, computandola in diminuzione dal  versamento
          delle  ritenute  e  delle  imposte  dovute   dai   medesimi
          soggetti. Ai fini del predetto computo non si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. 
                109. Le minusvalenze, le perdite  e  i  differenziali
          negativi realizzati  mediante  cessione  a  titolo  oneroso
          ovvero rimborso degli strumenti  finanziari  nei  quali  e'
          investito  il  piano  sono  deducibili  dalle  plusvalenze,
          differenziali  positivi   o   proventi   realizzati   nelle
          successive  operazioni  poste  in  essere  nell'ambito  del
          medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi
          106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e  nei  successivi
          ma  non  oltre  il  quarto.  Alla  chiusura  del  piano  le
          minusvalenze,  perdite  o  differenziali  negativi  possono
          essere portati in deduzione non  oltre  il  quarto  periodo
          d'imposta  successivo   a   quello   del   realizzo   dalle
          plusvalenze, proventi e differenziali  positivi  realizzati
          nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai
          sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo  21  novembre
          1997, n. 461, intestato allo  stesso  titolare  del  piano,
          ovvero  portati  in  deduzione  ai  sensi   del   comma   5
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                110. In caso  di  strumenti  finanziari  appartenenti
          alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per
          primi i titoli acquistati per primi  e  si  considera  come
          costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 
                111. Il trasferimento del piano di risparmio a  lungo
          termine dall'intermediario o dall'impresa di  assicurazione
          presso il quale e' stato costituito ad  altro  soggetto  di
          cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei  cinque
          anni di detenzione degli strumenti finanziari. 
                112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100  non
          puo' essere titolare di piu' di un  piano  di  risparmio  a
          lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo  termine
          non puo' avere  piu'  di  un  titolare.  L'intermediario  o
          l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il
          piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico,
          acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la  quale
          lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano
          di risparmio a lungo termine. 
                113. L'intermediario  o  l'impresa  di  assicurazioni
          presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
          termine tiene separata evidenza delle somme  destinate  nel
          piano  in  anni  differenti,  nonche'  degli   investimenti
          qualificati effettuati. 
                114.  Il  trasferimento  a  causa  di   morte   degli
          strumenti finanziari detenuti nel  piano  non  e'  soggetto
          all'imposta sulle successioni e donazioni di cui  al  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni, di cui al decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.» 
              Si riporta il testo dei commi 88 e 92  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 87. Omissis. 
                88. Gli enti di previdenza  obbligatoria  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  destinare
          somme,  fino  al  10  per  cento  dell'attivo  patrimoniale
          risultante dal rendiconto dell'esercizio  precedente,  agli
          investimenti qualificati indicati al comma 89 del  presente
          articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo  termine  di
          cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                89. - 91. Omissis. 
                92. Le forme di previdenza complementare  di  cui  al
          decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  possono
          destinare  somme,  fino  al  10   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  risultante  dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
          89 del presente articolo nonche' ai piani  di  risparmio  a
          lungo termine di cui al comma 100  del  presente  articolo.
          Agli enti gestori delle  forme  di  previdenza  di  cui  al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  211  a  215
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 210. Omissis 
                211. Per i piani di risparmio a lungo termine di  cui
          all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
          2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1°  gennaio  2019,
          si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 
                212. In ciascun anno solare di durata del piano,  per
          almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme  o  i  valori
          destinati nel piano di risparmio  a  lungo  termine  devono
          essere investiti per almeno il  70  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari,  anche  non  negoziati
          nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio medesimo; la  predetta  quota
          del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5  per
          cento  del  valore  complessivo  in  strumenti   finanziari
          ammessi alle  negoziazioni  sui  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione,  per  almeno  il  30  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari di imprese  diverse  da
          quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o
          in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e  per
          almeno il 5 per cento in quote o azioni  di  Fondi  per  il
          Venture Capital residenti nel  territorio  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo. Gli strumenti  finanziari  ammessi  alle
          negoziazioni sui sistemi multilaterali di  cui  al  periodo
          precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese,
          come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
          Commissione, del 6 maggio 2003. 
                213. Sono Fondi per il  Venture  Capital  di  cui  al
          comma 212 e  di  cui  all'articolo  1,  comma  89,  lettera
          b-ter), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  introdotta
          dalla lettera b) del comma 210 del presente  articolo,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  che
          destinano almeno il 70 per cento dei capitali  raccolti  in
          investimenti in favore di piccole  e  medie  imprese,  come
          definite   dalla    raccomandazione    2003/361/CE    della
          Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio  medesimo  e  che  soddisfano
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) non hanno operato in alcun mercato; 
                  b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette
          anni dalla loro prima vendita commerciale; 
                  c) necessitano di un investimento iniziale  per  il
          finanziamento del rischio  che,  sulla  base  di  un  piano
          aziendale elaborato per il lancio di un  nuovo  prodotto  o
          l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore  al
          50 per cento del loro fatturato medio  annuo  negli  ultimi
          cinque anni. 
                214. Le disposizioni di cui ai commi  da  211  a  213
          sono attuate nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, e in  particolare  degli
          articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano
          rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese  per
          il  finanziamento  del  rischio   e   si   applicano   agli
          investimenti effettuati fino al  31  dicembre  2020  e  gli
          aiuti  alle   piattaforme   alternative   di   negoziazione
          specializzate  nelle  piccole   e   medie   imprese.   Agli
          adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello
          sviluppo economico. 
                215.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          stabiliti le modalita' e i criteri per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 211 a 214. 
                Omissis.»