Art. 13 ter 
 
          Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati 
 
  ((1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c)  e  d),
si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso,  ai  soggetti
che a decorrere dal 30 aprile  2019  trasferiscono  la  residenza  in
Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari  del  regime  previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ». 
  2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la
dotazione di 3 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui
al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo  5  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, possono accedere alle risorse del  fondo  fino  ad
esaurimento dello stesso. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
    b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'articolo  16
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. I redditi di  lavoro  dipendente,  i  redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente  e  i  redditi  di
          lavoro  autonomo  prodotti  in  Italia  da  lavoratori  che
          trasferiscono la residenza nel territorio  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo limitatamente al 30  per
          cento  del  loro  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
          condizioni: 
                    a) i  lavoratori  non  sono  stati  residenti  in
          Italia nei due periodi  d'imposta  precedenti  il  predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                    b)    l'attivita'    lavorativa    e'    prestata
          prevalentemente nel territorio italiano."; 
                    b) il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "1-bis. Il regime di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
          redditi d'impresa prodotti dai  soggetti  identificati  dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019."; 
                    c) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          per ulteriori cinque periodi di imposta ai  lavoratori  con
          almeno un figlio minorenne o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
          caso in cui i lavoratori diventino  proprietari  di  almeno
          un'unita'  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
          essere acquistata direttamente dal  lavoratore  oppure  dal
          coniuge,   dal   convivente   o   dai   figli,   anche   in
          comproprieta'. In entrambi i casi,  i  redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 50 per cento del  loro  ammontare.  Per  i
          lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli  minorenni  o  a
          carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»; 
                    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
                    "5-bis. La percentuale  di  cui  al  comma  1  e'
          ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la
          residenza in una delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
                    5-ter.  I   cittadini   italiani   non   iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          ai cittadini italiani non iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
                    5-quater. Per i rapporti di  cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
                    5-quinquies. Per  i  rapporti  di  cui  al  comma
          5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime  agevolato
          ivi previsto comporta il versamento di un  contributo  pari
          allo 0,5  per  cento  della  base  imponibile.  Le  entrate
          derivanti dal contributo  di  cui  al  primo  periodo  sono
          versate a un apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate a un apposito  capitolo,
          da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, per il  potenziamento  dei  settori
          giovanili. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dell'autorita'  di  Governo  delegata
          per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
          attuazione del presente comma, definiti con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3". 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
          c) e d), si applicano, a partire dal periodo  d'imposta  in
          corso, ai soggetti che  a  decorrere  dal  30  aprile  2019
          trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  risultano  beneficiari  del  regime   previsto
          dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147. 
                3. All'articolo 8-bis del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017,  n.  172,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147, si applicano nel rispetto delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura.". 
                4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  3,  le  parole:  «nei  tre   periodi
          d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «nei
          cinque periodi d'imposta successivi»; 
                  b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
                    "3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi  dell'articolo  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
                    3-quater. I docenti o  ricercatori  italiani  non
          iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero
          (AIRE)  rientrati  in  Italia  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2019
          possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al  presente
          articolo purche' abbiano avuto la  residenza  in  un  altro
          Stato  ai  sensi  di  una  convenzione  contro  le   doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui  all'articolo
          16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  147.  Con  riferimento   ai   periodi
          d'imposta  per  i  quali  siano   stati   notificati   atti
          impositivi   ancora   impugnabili   ovvero    oggetto    di
          controversie pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio
          nonche' per i  periodi  d'imposta  per  i  quali  non  sono
          decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo
          vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la
          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione
          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di
          cui all'articolo 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in
          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
          spontaneo.». 
                5. Le disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a)  e
          b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza
          in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.". 
                5-bis. All'articolo  24,  comma  4,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
          comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime  di
          tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti:  "I  contratti
          di cui al comma 3, lettere a) e b),  possono  prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito".» 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - Commi 1. - 4. Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»