Art. 16 
 
                       Semplificazioni fiscali 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. A  partire  dalle  operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via  sperimentale,  nell'ambito
di  un  programma  di  assistenza  on-line  basato  sui  dati   delle
operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei
corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell'IVA  residenti  e
stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
    a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 
  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale
dell'IVA. ». 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La trasmissione telematica e' effettuata  trimestralmente  entro  la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento». 
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis,  valutate  in
10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 10,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    b) quanto a 10,8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili).
          - 1. A partire  dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°
          luglio  2020,  in  via  sperimentale,  nell'ambito  di   un
          programma di assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
          operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e  con  le
          comunicazioni delle  operazioni  transfrontaliere,  nonche'
          sui  dati  dei  corrispettivi  acquisiti   telematicamente,
          l'Agenzia delle entrate mette a disposizione  dei  soggetti
          passivi  dell'IVA  residenti  e  stabiliti  in  Italia,  in
          apposita area  riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia
          stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
                  a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
                  b)  comunicazioni  delle  liquidazioni   periodiche
          dell'IVA. 
                1-bis. A partire dalle  operazioni  IVA  2021,  oltre
          alle bozze dei documenti di cui al comma 1,  lettere  a)  e
          b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione  anche  la
          bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 
                2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per  il
          tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
          cui le informazioni  proposte  dall'Agenzia  delle  entrate
          siano complete,  ovvero  integrano  nel  dettaglio  i  dati
          proposti nelle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri  di
          cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva  la  tenuta
          del registro di cui all'articolo 18, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          L'obbligo di tenuta dei registri ai fini  dell'IVA  permane
          per i soggetti  che  optano  per  la  tenuta  dei  registri
          secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo.» 
              Il testo modificato del comma 3-bis dell'articolo 1 del
          citato decreto legislativo n. 127  del  2015  e'  riportato
          nelle Note all'art. 14. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          34-ter della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.» 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter.