Art. 16 ter 
 
           Potenziamento dell'amministrazione finanziaria 
 
  ((1.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficienza  ed   efficacia
all'azione amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni
derivanti dagli obiettivi di finanza  pubblica  e  dalle  misure  per
favorire  da  un  lato  gli  adempimenti  tributari  e  le   connesse
semplificazioni e dall'altro una piu' incisiva  azione  di  contrasto
dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche
mediante mirate analisi del rischio  relativo  alle  partite  IVA  di
nuova  costituzione,  l'Agenzia   delle   entrate   e'   autorizzata,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad  espletare  procedure
concorsuali  pubbliche  per  l'assunzione  di  nuovo  personale,   in
aggiunta  alle  assunzioni  gia'  autorizzate  o   consentite   dalla
normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni  in  materia  di
concorso unico contenute  nell'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel  limite  di  un  contingente
corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di  euro  per
l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9  milioni
di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
  2. Le risorse derivanti dalle  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia
delle entrate con soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a  fornire
servizi inforza di specifiche disposizioni normative, certificate dal
collegio  dei  revisori,  confluiscono  annualmente,  in  misura  non
superiore  al  50  percento  della  media  dei  ricavi  del  triennio
2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte  variabile
prevista  dalla  convenzione  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle  risorse  iscritte
nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non  si
applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento  alle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, aventi  effetti  sulla  contrattazione  decentrata  del
personale  non  dirigenziale  i  cui  accordi  sono  sottoscritti   a
decorrere dall'anno 2020. 
  3.  Al  fine  di  rafforzare  le  attivita'  istituzionali  e,   in
particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto
delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' autorizzata, nel rispetto dei  limiti  delle
dotazioni organiche,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
concorso unico contenute  nell'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  a  bandire,  nell'anno  2020,
procedure  concorsuali  pubbliche  per  esami  e   ad   assumere   un
contingente massimo di 300 unita' di personale non  dirigenziale,  di
cui 200 unita' per profili professionali dell'area II,  terza  fascia
retributiva, e 100 unita' per profili  professionali  dell'area  III,
prima fascia retributiva. A tale fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4.  A  decorrere  dall'anno  2020,  anche  al  fine  di   garantire
l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica e  di  analisi  e  valutazione
della sostenibilita' degli interventi in  materia  di  entrata  e  di
spesa di cui al presente decreto, al fine di  garantire  il  rispetto
dei saldi di finanza pubblica anche in relazione  a  quanto  previsto
all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero
dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 5, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  giugno  2019,  n.  103,  e'
incrementato di due unita'. Per le medesime esigenze di cui al  primo
periodo, per  potenziare  lo  svolgimento  dei  predetti  compiti  di
controllo  e  monitoraggio  e   riorganizzare   complessivamente   le
competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito, nell'ambito del  predetto  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale  di  livello
generale da cui  dipende  un  corpo  unico  di  ispettori.  Per  tali
finalita'  sono  istituiti  ulteriori   venti   posti   di   funzione
dirigenziale di livello non  generale  per  i  servizi  ispettivi  di
finanza pubblica. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali,  a   bandire,   nel   triennio   2020-2022,   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di  livello  non
generale. Per le specifiche finalita' di monitoraggio  delle  entrate
tributarie e di  analisi  e  valutazione  della  politica  tributaria
nazionale e internazionale,  il  numero  dei  posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  generale  di  consulenza,  studio  e   ricerca
assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4,  del  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 103 del  2019  e'  incrementato  di  una  unita',  i  cui
maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario.  Per  il  potenziamento  dei  compiti   finalizzati   al
miglioramento e  all'incremento  dell'efficienza  delle  attivita'  a
supporto della politica economica e finanziaria, e' istituito  presso
il Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un posto di funzione  di  livello  dirigenziale  generale  di
consulenza, studio e ricerca,  i  cui  maggiori  oneri,  al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello   non   generale   equivalente   sul    piano    finanziario.
Conseguentemente la dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' rideterminata nel numero massimo  di
64 posizioni di livello generale e, fermo restando  il  numero  delle
posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni  di  livello
non generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di  3.680.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020. 
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Ragioniere generale dello Stato  presenta  annualmente  al
Ministro dell'economia e delle finanze una  relazione  sull'attivita'
di vigilanza e controllo svolta dagli uffici  centrali  e  periferici
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini
della successiva trasmissione alla Corte dei conti». 
  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento  e
all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali,
la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui  all'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003,  n.  227,  e'  incrementata  di  900.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
compresa quella degli uffici di diretta collaborazione,  e'  adeguata
con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 mediante uno o piu' regolamenti che possono essere adottati,  entro
il 30 giugno 2020, con le modalita' di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo  2020,  al
comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole:
«ha  facolta'  di  richiedere»  sono   sostituite   dalla   seguente:
«richiede». 
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2019,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, la  parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque» e dopo le parole:  «nel  profilo  di  area
terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»; 
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «euro  1.310.000  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.965.000 annui». 
  9. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1130 e' sostituito dal seguente: 
      «1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa  a
regime  dei  sistemi  informativi   e   delle   nuove   funzionalita'
strumentali all'attuazione della riforma  del  bilancio  dello  Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e  12  maggio
2016, n. 93, nonche' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nel rispetto del limite  dell'attuale
dotazione organica,  a  bandire,  nel  triennio  2020-2022,  apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a  tempo  indeterminato
11  unita'  di  personale  di  alta  professionalita'  da  inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine  e'  autorizzata
la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
    b) il comma 1131 e' abrogato. 
  10.  Una  quota  delle  risorse  finanziarie  previste  alla   voce
«Adeguamento e ammodernamento del sistema  a  supporto  della  tenuta
delle scritture contabili del bilancio  dello  Stato»  della  tabella
allegata alla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n.114/2015 del 23 dicembre 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite  massimo
di 3 milioni di euro per l'anno 2020, e'  versata  al  Fondo  risorse
decentrate,  previsto  dall'articolo  76  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro  del  personale  non  dirigenziale  del  comparto
funzioni  centrali-triennio  2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2018, del
Ministero dell'economia e delle finanze, per essere  assegnata  sulla
base di criteri individuati in sede  di  contrattazione  integrativa.
Dall'anno 2021 il predetto Fondo e' integrato di 1 milione di euro. 
  11. Agli oneri derivanti dai  commi  1,  3,  4,  6  e  10,  pari  a
14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a
27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e  a  6.380.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
    b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni
di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
25,15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  3-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Commi  1.  -  3-quater.
          Omissis. 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Omissis 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                Omissis.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  59  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
                2. Il ministro e ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                  a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                  b) le direttive generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                  c) le strategie per il miglioramento; 
                  d) le risorse disponibili; 
                  e) gli indicatori ed i parametri in base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
                3. La convenzione prevede, inoltre: 
                  a)  le  modalita'  di  verifica  dei  risultati  di
          gestione; 
                  b) le disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                  c)   le   modalita'   di   vigilanza   sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
                4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                  a) gli oneri di gestione calcolati, per le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                  b)  le  spese  di   investimento   necessarie   per
          realizzare i miglioramenti programmati; 
                  c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
                5.  Il  ministero  e  le  agenzie   fiscali   possono
          promuovere la  costituzione  o  partecipare  a  societa'  e
          consorzi che, secondo le disposizioni  del  codice  civile,
          abbiano ad oggetto la prestazione  di  servizi  strumentali
          all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi  attribuite;
          a tal fine, puo' essere ampliato  l'oggetto  sociale  della
          societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo
          10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  fermo
          restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          societa'.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          43 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
          - 1. - 2. Omissis 
                3. Ai fini di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 7, comma  5,
          e 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  26  giugno   2019,   n.   103   (Regolamento   di
          organizzazione  del   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze): 
                «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
          generale dello Stato). - 1. - 4. Omissis 
                5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio  e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo  sono  assegnati  al  Dipartimento  sette
          posti di funzione di livello dirigenziale generale, di  cui
          uno per  il  coordinamento  degli  uffici  di  livello  non
          generale alle dirette dipendenze  del  Ragioniere  generale
          dello Stato. 
                Omissis.» 
                «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
          - 1. - 3. Omissis 
                4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca connesse  a  specifici  compiti  istituzionali  del
          Direttore  generale   delle   finanze   e'   assegnato   al
          Dipartimento un posto di funzione di  livello  dirigenziale
          generale con il compito di  assicurare  anche  il  supporto
          tecnico alle  attivita'  del  Comitato  permanente  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Principi  del  controllo  di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Il   controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile di cui  all'articolo
          1, comma 1,  lettera  a),  e  all'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti
          aventi riflessi finanziari sui bilanci dello  Stato,  delle
          altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici. 
                2. Il controllo di cui al comma  1  e'  svolto  dagli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione  e,  in
          particolare,   nell'ambito   delle    proprie    competenze
          istituzionali, dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  attraverso  i  propri  uffici   centrali   e
          periferici e  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,
          nonche' dai collegi di revisione  e  sindacali  presso  gli
          enti  e  organismi  pubblici,  al  fine  di  assicurare  la
          legittimita' e proficuita' della spesa. 
                3.  Il  Ragioniere  generale  dello  Stato   presenta
          annualmente al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
          relazione sull'attivita' di vigilanza  e  controllo  svolta
          dagli uffici centrali e periferici del  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  ai  fini  della
          successiva trasmissione alla Corte dei conti. 
                4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in
          materia di controllo vigenti per  le  amministrazioni,  gli
          organismi e gli organi  dello  Stato  dotati  di  autonomia
          finanziaria e contabile. 
                5.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile  e
          amministrativa, al fine di assicurare  la  trasparenza,  la
          regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa,  e
          si svolge  in  via  preventiva  o  successiva  rispetto  al
          momento in cui l'atto  di  spesa  spiega  i  suoi  effetti,
          secondo i principi  e  i  criteri  stabiliti  dal  presente
          decreto. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
          1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito
          positivo   del   controllo   preventivo   di    regolarita'
          amministrativa  e  contabile,  l'atto  diviene  efficace  a
          decorrere dalla data della sua emanazione. 
                7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini
          e secondo le modalita' previste dal presente decreto. 
                8.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  si
          adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel
          rispetto  delle  regole  tecniche  per  la  riproduzione  e
          conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne
          la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa
          di riferimento.» 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227
          (Regolamento  per  la  riorganizzazione  degli  Uffici   di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
                «Art. 7 (Trattamento economico).  -  1.  Al  Capo  di
          Gabinetto spetta un trattamento  economico  onnicomprensivo
          determinato con decreto del  Ministro,  articolato  in  una
          voce retributiva di importo non superiore a quello  massimo
          del  trattamento  economico  fondamentale   dei   dirigenti
          preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in  un
          importo non superiore alla misura massima  del  trattamento
          accessorio  spettante  ai   capi   dei   dipartimenti   del
          Ministero. Per i dipendenti pubblici tale  trattamento,  se
          piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
          economico spettante. 
                2.   Al   capo   dell'ufficio    del    coordinamento
          legislativo,  ai  capi  delle  due  sezioni  del   predetto
          Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al  responsabile  della
          segreteria tecnica del Ministro, al capo  della  segreteria
          del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed  al
          Presidente del collegio di cui  all'articolo  4,  comma  2,
          spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
          con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
          comma 4, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  e  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per
          i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
                3. Al segretario particolare  del  Ministro,  ai  due
          esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e  ai  capi  delle
          segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in  alternativa,
          ai segretari particolari dei Sottosegretari  di  Stato,  se
          nominati  fra  estranei  alle  pubbliche   amministrazioni,
          spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
          con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale  di   livello   non   generale,   esclusa   la
          retribuzione di posizione, e in  un  emolumento  accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari
          di uffici dirigenziali non generali del  Ministero.  Per  i
          dipendenti pubblici tale trattamento, se  piu'  favorevole,
          integra, per la differenza,  il  trattamento  economico  in
          godimento.  Al  capo  dell'ufficio  stampa  del   Ministro,
          iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un  trattamento
          economico  conforme  a  quello   previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica  di
          redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma
          1, al Consigliere  diplomatico  ed  all'aiutante  di  campo
          spetta una indennita', stabilita con decreto del  Ministro,
          di  importo  non   superiore   al   trattamento   economico
          fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda  fascia
          in servizio presso il Ministero. 
                4. Ai capi degli uffici di cui ai commi  1,  2  e  3,
          primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
          optino  per  il  mantenimento   del   proprio   trattamento
          economico,  e'   corrisposto   un   emolumento   accessorio
          correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura
          determinata con decreto del  Ministro  in  un  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante  ai  dirigenti   rispettivamente   indicati   nei
          medesimi commi. 
                5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati  agli
          uffici  di  diretta  collaborazione,  e'  corrisposta   una
          retribuzione di posizione in misura equivalente  ai  valori
          economici massimi attribuiti  ai  dirigenti  del  Ministero
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro, su proposta del  Capo
          di Gabinetto, di importo non  superiore  al  cinquanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilita'     connesse     all'incarico
          attribuito, della  specifica  qualificazione  professionale
          posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,  della
          qualita' della prestazione individuale. 
                6.  Il  trattamento  economico  del   personale   con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e  continuativa,  e'  determinato
          dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non  puo'  essere
          superiore a  quello  corrisposto  al  personale  dipendente
          dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il
          relativo  onere  grava   sugli   stanziamenti   dell'unita'
          previsionale  di  base  «Gabinetto  e  uffici  di   diretta
          collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero. 
                7. Al personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con
          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di
          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli
          uffici di cui all'articolo 2, comma  2,  spetta,  a  fronte
          delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti
          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'articolo  2,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
                8.  Il  personale  dipendente  da   altre   pubbliche
          amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
          assegnato agli uffici di diretta collaborazione,  e'  posto
          in posizione di aspettativa,  comando  o  fuori  ruolo.  Si
          applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14,  comma
          2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del  2001.
          Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la  compatibilita',
          puo', altresi', assegnare o consentire  lo  svolgimento  di
          funzioni anche gestionali di  altri  uffici  affidati  alla
          loro responsabilita'.» 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.» 
              Si riporta il testo dei comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e
          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Supporto all'attivita'  internazionale).  -
          1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 586, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  e  per  potenziare  le
          attivita'   a   supporto   dei    negoziati    europei    e
          internazionali, il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato, nel triennio 2019-2021,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della
          dotazione   organica,   a   bandire   apposite    procedure
          concorsuali e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
          quarantacinque unita' di personale di alta professionalita'
          da  inquadrare  nel  profilo  di  area   terza,   posizione
          economica F3. Le procedure  concorsuali  di  cui  al  primo
          periodo si svolgono nel rispetto delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 300 e 360, della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti
          dall'attuazione della presente disposizione, pari  ad  euro
          220.000 per  l'anno  2019  e  ad  euro  1.965.000  annui  a
          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al  secondo
          periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del  predetto
          articolo 1. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, la dotazione finanziaria destinata  alle  esigenze
          di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227, e' incrementata di 800.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2019-2021.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
          800.000 euro annui per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                Omissis.» 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter.