Art. 17 
 
                          Imposta di bollo 
                     sulle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica  al  contribuente  con  modalita'  telematiche   l'ammontare
dell'imposta,  della  sanzione   amministrativa   dovuta   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, ridotta ad un terzo,  nonche'  degli  interessi  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o  in  parte,  delle  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»; 
    b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo  periodo,  salvo
quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui al presente articolo». 
  ((1-bis. Al fine di semplificare  e  ridurre  gli  adempimenti  dei
contribuenti, nel caso in cui gli  importi  dovuti  non  superino  il
limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento  dell'imposta  di
bollo  sulle  fatture  elettroniche  puo'  essere  assolto  con   due
versamenti semestrali, da  effettuare  rispettivamente  entro  il  16
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 12-novies del  citato
          decreto-legge  n.  34  del  2019,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 12-novies  (lmposta  di  bollo  virtuale  sulle
          fatture  elettroniche).  -   1.   Ai   fini   del   calcolo
          dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati  indicati  nelle
          fatture  elettroniche  inviate  attraverso  il  sistema  di
          interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212,  della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  l'Agenzia  delle  entrate
          integra  le  fatture  che  non  recano   l'annotazione   di
          assolvimento  dell'imposta  di  bollo  di  cui   all'ultimo
          periodo del citato articolo  6,  comma  2,  avvalendosi  di
          procedure automatizzate. Nei casi in cui  i  dati  indicati
          nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini
          di  cui  al  periodo  precedente,  restano  applicabili  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso  di  ritardato,
          omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle  entrate
          comunica  al   contribuente   con   modalita'   telematiche
          l'ammontare  dell'imposta,  della  sanzione  amministrativa
          dovuta ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un  terzo,
          nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo  giorno  del
          mese   antecedente   a   quello   dell'elaborazione   della
          comunicazione;  se  il   contribuente   non   provvede   al
          pagamento, in tutto o in parte, delle  somme  dovute  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  il
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate   procede
          all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni
          di cui al presente  articolo,  si  applicano  alle  fatture
          inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il  sistema  di
          interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e  212,
          della legge n. 244  del  2007.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure
          per  il  recupero  dell'imposta  di  bollo  non  versata  e
          l'irrogazione delle sanzioni di cui al  terzo  periodo.  Le
          amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
          relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».