Art. 20 
 
                      Lotteria degli scontrini 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, come modificato dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  a),  del
presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  «1°  gennaio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° luglio»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «codice   fiscale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «codice   lotteria,   individuato   dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato  ai  sensi  del  comma
544,»; 
    c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in
cui l'esercente al momento  dell'acquisto  rifiuti  di  acquisire  il
codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale circostanza nella
sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet  dell'Agenzia
delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate  dall'Agenzia  delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attivita' di analisi del rischio di evasione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  cosi'  come  modificato  anche  dal  presente
          articolo del comma 540 dell'articolo 1 della  citata  legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 19.