Art. 24 
 
                   Proroga gare scommesse e Bingo 
 
  ((1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le piu'  ampie
misure preventive  e  di  contrasto  dell'infiltrazione  mafiosa,  in
particolare in relazione alla composizione azionaria  delle  societa'
concorrenti e al rafforzamento della responsabilita' in  vigilando  e
in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di  riferimento,
))all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
le parole «da indire entro il  30  settembre  2018»  sono  sostituite
dalle parole «da indire entro il  30  giugno  2020»,  le  parole  «e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole
«e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro  6.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500». 
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,
le parole «anni dal 2013 al 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1048  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1047. Omissis. 
                1048. Al fine di contemperare i  principi  secondo  i
          quali le  concessioni  pubbliche  sono  attribuite  secondo
          procedure di selezione  concorrenziali  con  l'esigenza  di
          perseguire, in materia di  concessioni  di  raccolta  delle
          scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
          ivi compresi  gli  eventi  simulati,  un  corretto  assetto
          distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita  in  sede
          di Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30  giugno
          2020 le relative concessioni alle condizioni gia'  previste
          all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, con un introito almeno pari a 410 milioni di  euro.  A
          tal fine, le concessioni in essere, nonche' la  titolarita'
          dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi  dell'articolo
          1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche'
          dell'articolo 1, comma 926, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle  nuove
          concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2020,  a
          fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per
          diritto afferente ai punti vendita  aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e  di
          euro 4.500 per ogni  diritto  afferente  ai  punti  vendita
          aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «636. Al fine di contemperare il principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2020
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro  il  30
          settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di
          euro a una gara per l'attribuzione di 210  concessioni  per
          il  predetto  gioco   attenendosi   ai   seguenti   criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
                  b) durata delle concessioni pari a nove  anni,  non
          rinnovabile; 
                  c) versamento della somma di euro 7.500,  per  ogni
          mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici  giorni,
          oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  anche
          successivamente alla scadenza dei termini ivi  previsti,  e
          il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilita'  di  mantenere  la  disponibilita'  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli; 
                  d) all'atto dell'aggiudicazione,  versamento  della
          somma offerta ai sensi della lettera a) entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
                  d-bis)  possibilita'  di   partecipazione   per   i
          soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco
          in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi
          la sede legale ovvero operativa, sulla base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
                  e) determinazione nella somma complessiva annua  di
          euro 300.000 dell'entita' della  garanzia  bancaria  ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite.»