Art. 25 
 
                     Termine per la sostituzione 
                      degli apparecchi da gioco 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  1098,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  all'articolo  1,  comma  943,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  come  modificato  dal  citato
comma 1098, le parole «dopo il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data  di  pubblicazione  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «entro i successivi dodici mesi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1098
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1097. Omissis. 
                1098. Ferma restando  la  riduzione  del  numero  dei
          nulla osta di esercizio relativi  agli  apparecchi  di  cui
          all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,
          all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  le  parole:  «  dopo  il  31  dicembre  2018  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019  »  e
          le parole: « tali apparecchi devono essere  dismessi  entro
          il 31 dicembre 2019 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
          tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
          2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico  da
          ambiente  remoto  non  possono  presentare   parametri   di
          funzionamento  superiori  ai  limiti   previsti   per   gli
          apparecchi attualmente in esercizio. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 942. Omissis 
                943. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  disciplinato   il   processo   di   evoluzione
          tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
          I nulla osta per gli apparecchi di cui al  citato  articolo
          110,  comma  6,  lettera  a),  non  possono   piu'   essere
          rilasciati decorsi nove mesi dalla  data  di  pubblicazione
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145;  tali  apparecchi  devono  essere
          dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire  dal  1º
          gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta  per
          apparecchi che consentono il  gioco  pubblico  da  ambiente
          remoto, prevedendo la riduzione  proporzionale,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
          esercizio relativi ad apparecchi attivi alla  data  del  31
          luglio  2015,  riferibili  a  ciascun  concessionario.   Le
          modalita' di  tale  riduzione,  anche  tenuto  conto  della
          diffusione territoriale  degli  apparecchi,  il  costo  dei
          nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
          relativo pagamento sono  definiti  con  il  citato  decreto
          ministeriale. 
                Omissis.»