Art. 3 
 
                Contrasto alle indebite compensazioni 
 
  1. All'articolo 17, comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,n.  241,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo'
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito
emerge.». 
  2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.
248: 
    a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla
fonte,» sono soppresse; 
    b)  dopo  le  parole  «attivita'  produttive»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero dei crediti maturati  in  qualita'  di  sostituto
d'imposta». 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019. 
  4. L'Agenzia delle entrate, l'((Istituto nazionale della previdenza
sociale)) e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  ((sul  lavoro  definiscono))  procedure  di   cooperazione
rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite  compensazioni  di
crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito  di  tali  procedure,  i  suddetti
Istituti  possono  inviare  all'Agenzia  delle  entrate  segnalazioni
qualificate relative a compensazioni di crediti  effettuate  ai  fini
del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che  presentano
profili di rischio, ai fini del recupero  del  credito  indebitamente
compensato. Le procedure  di  cui  al  primo  periodo  e  ogni  altra
disposizione di attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con
provvedimenti adottati  d'intesa  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti. 
  5. All'articolo 37 del  decreto-legge  ((4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248)),
dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Qualora  in
esito all'attivita' di controllo di cui al  comma  49-ter  i  crediti
indicati  nelle  deleghe  di  pagamento  presentate  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
si rivelino in tutto o in parte non  utilizzabili  in  compensazione,
l'Agenzia  delle  entrate   comunica   telematicamente   la   mancata
esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso  la
delega stessa, entro il termine indicato al  medesimo  comma  49-ter.
Con comunicazione da inviare al contribuente e' applicata la sanzione
di cui all'articolo  15,  comma  2-ter  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.  Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il
contribuente, ((entro i trenta  giorni  successivi))  al  ricevimento
della stessa, rilevi eventuali elementi non  considerati  o  valutati
erroneamente, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia  delle
entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della  sanzione  di
cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n.  471  del
1997, non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare  la  somma
dovuta, con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  entro  trenta   giorni   dal
ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione  notifica
la cartella di pagamento al debitore iscritto a  ruolo  entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo a quello  di  presentazione  della
delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento adottato dal  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.». 
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di
mancata  esecuzione  delle   deleghe   di   pagamento   per   effetto
dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica ((una sanzione pari  al
5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250
euro, per importi superiori a 5.000 euro)), per ciascuna  delega  non
eseguita. Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472». 
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle  deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997,  come  modificato  dal
          presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 2. 
              Si riporta il testo del comma 49-bis  dell'articolo  37
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  37  (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          1. - 49. Omissis 
                49-bis.  I  soggetti  che  intendono  effettuare   la
          compensazione  prevista  dall'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del  credito  annuale  o
          relativo a  periodi  inferiori  all'anno  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ovvero dei crediti  relativi  alle  imposte
          sui redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
          sostitutive  delle   imposte   sul   reddito,   all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive,  ovvero  dei  crediti
          maturati in qualita' di sostituto d'imposta e  dei  crediti
          d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
          redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i  servizi
          telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate
          secondo modalita' tecniche definite con  provvedimento  del
          direttore  della  medesima  Agenzia  delle  entrate   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
          -  1.  Nei  casi  in  cui  i  documenti  utilizzati  per  i
          versamenti diretti non contengono  gli  elementi  necessari
          per l'identificazione del soggetto  che  li  esegue  e  per
          l'imputazione della somma versata, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a euro 500. 
                2. Il concessionario per la riscossione e'  tenuto  a
          comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 
                2-bis. Per  l'omessa  presentazione  del  modello  di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica la sanzione di euro 100,  ridotta
          a euro 50 se il ritardo non e' superiore  a  cinque  giorni
          lavorativi. 
              2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe  di
          pagamento per effetto dell'attivita' di  controllo  di  cui
          all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5  per
          cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a
          250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per  ciascuna
          delega non eseguita.  Non  si  applica  l'articolo  12  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».