Art. 30 
 
                Disposizioni relative all'articolo 24 
                  del decreto-legge n. 98 del 2011 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma  28,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  possono  essere  titolari  o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno
commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di
pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali
secondo quanto  previsto  dall'articolo  80,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato  sia
riferita al coniuge non separato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per  le
societa' partecipate  da  fondi  di  investimento  o  assimilati,  al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero  al  direttore
generale della societa' di gestione del fondo». 
  ((2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  enti
territoriali nonche' da parte degli enti pubblici,  anche  economici,
strumentali delle regioni, oggetto  di  preventiva  comunicazione  da
parte di ciascuna regione alla societa' di gestione del risparmio  di
cui al comma 1 e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari  almeno
al 70 per cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi
gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al  comma  1,
la restante parte del valore e' corrisposta in denaro». 
  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione
degli immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici, anche  economici,  strumentali  di  ciascuna  regione,
trasferiti ai fondi di cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alla
riduzione del debito dell'ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
investimento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  25  e   28
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Norme in materia di  gioco).  -  1.  -  24.
          Omissis 
                25. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad  evidenza
          pubblica  ne'  ottenere  il  rilascio  o   rinnovo   o   il
          mantenimento di concessioni in materia di  giochi  pubblici
          il soggetto il cui titolare o il  rappresentante  legale  o
          negoziale  ovvero  il  direttore  generale  o  il  soggetto
          responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
          in Italia di soggetti non  residenti,  risulti  condannato,
          anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
          dei delitti previsti dagli  articoli  2  e  3  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,  416,  416-bis,
          644, 648, 648-bis e 648-ter del codice  penale  ovvero,  se
          commesso  all'estero,  per  un  delitto   di   criminalita'
          organizzata o  di  riciclaggio  di  denaro  proveniente  da
          attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
          soggetto  partecipato,  anche  indirettamente,  in   misura
          superiore al 2 per  cento  del  capitale  o  patrimonio  da
          persone  fisiche  che  risultino  condannate,   anche   con
          sentenza non  definitiva,  ovvero  imputate,  per  uno  dei
          predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o  di
          rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di  cui
          ai periodi precedenti  opera  anche  nel  caso  in  cui  la
          condanna, ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge  non
          separato  o,  per  le  societa'  partecipate  da  fondi  di
          investimento o assimilati, al titolare o al  rappresentante
          legale o  negoziale  ovvero  al  direttore  generale  della
          societa' di gestione del fondo. 
                26. - 27-bis. Omissis 
                28. Fermo restando quanto previsto  dal  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
          e dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n.  252,  non  possono  essere  titolari  o  condurre
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche  nei  cui
          confronti  sussistono  le  situazioni   ostative   previste
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575.  E'
          altresi'  preclusa  la  titolarita'  o  la  conduzione   di
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, per  lo  svolgimento  del
          quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo  88
          del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  a  societa'  o
          imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza  di
          elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa  di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
                «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dei commi 4 e  8-ter  dell'articolo
          33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. - 3. Omissis. 
                4. La destinazione funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli enti  territoriali  nonche'  da  parte
          degli enti pubblici,  anche  economici,  strumentali  delle
          regioni, oggetto di preventiva comunicazione  da  parte  di
          ciascuna regione alla societa' di gestione del risparmio di
          cui al  comma  1  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, e' riconosciuto in favore dell'ente conferente  un
          ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto
          dei  beni  in  quote  del  fondo;  compatibilmente  con  la
          pianificazione  economico-finanziaria  dei  fondi   gestiti
          dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1,
          la restante parte del valore e' corrisposta in denaro. 
                5. - 8-bis. Omissis 
                8-ter. Allo scopo  di  conseguire  la  riduzione  del
          debito pubblico il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle regioni, degli enti  locali  e
          degli  enti  pubblici,  anche  economici,  strumentali   di
          ciascuna regione, trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
          comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente  e,
          solo in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
          eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
                Omissis.»