Art. 31 Omesso versamento dell'imposta unica 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonche' i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita ((risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo)) 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita' non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresi' ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attivita' e' esercitata, che ((risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo)) 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e ((l'intimazione della chiusura)) se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attivita' ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Riferimenti normativi Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1999, n. 27.