Art. 5 
 
              Contrasto alle frodi in materia di accisa 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportatele seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
trasmissione della predetta  nota  e'  effettuata  entro  le  24  ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in  consegna  dal
destinatario.»; 
      2) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Per  i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo  comma  6  si  verifica  con  lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con
l'iscrizione nella  contabilita'  del  destinatario,  da  effettuarsi
entro il medesimo giorno  in  cui  hanno  termine  le  operazioni  di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita'  e  quantita'  dei
prodotti scaricati.»; 
    b) nell'articolo 8: 
      1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fatto
salvo quanto previsto  dai  commi  5  e  7  in  materia  di  tabacchi
lavorati,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma   1   e'   negata   e
l'istruttoria  per  il  relativo  rilascio   e'   sospesa   allorche'
ricorrano, nei  confronti  del  soggetto  che  intende  operare  come
destinatario registrato, rispettivamente  le  condizioni  di  cui  ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e  la  revoca  della
predetta  autorizzazione  trovano  applicazione  rispettivamente   le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso
di persone giuridiche e  di  societa',  l'autorizzazione  e'  negata,
revocata o sospesa, ovvero il  procedimento  per  il  rilascio  della
stessa e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6  a  9
del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne  esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo.»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) nella lettera b), le parole: « di cui al comma 2 », sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 e fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis »; 
        2.2) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  c)
sottoporsi a  qualsiasi  controllo  o  accertamento  anche  intesi  a
verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui  alla  lettera
a) che, qualora  allo  stato  sfuso,  sono  travasati  nei  serbatoi,
riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito  di
cui  al  comma  1  nonche'   a   riscontrare   l'avvenuto   pagamento
dell'accisa. »; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 2: 
        1.1) nella lettera a), le parole  «  25  metri  cubi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 10 metri cubi »; 
        1.2) nella lettera c), le parole  «  10  metri  cubi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 5 metri cubi »; 
        2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera  a),  aventi  capacita'
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli
esercenti impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi  e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»; 
        3) dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  La
licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto  nei  cui  confronti,
nel quinquennio  antecedente  la  richiesta,  sia  stata  pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ai  sensi  dell'articolo  648  del
codice  di  procedura   penale,   ovvero   sentenza   definitiva   di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del
codice di procedura penale, per violazioni  costituenti  delitti,  in
materia di accisa, punibili  con  la  reclusione  non  inferiore  nel
minimo ad un anno;  l'istruttoria  per  il  rilascio  della  predetta
licenza e' sospesa fino al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
conclusiva  del  procedimento  penale,  qualora  nei  confronti   del
soggetto istante sia stato emesso, ai  sensi  dell'articolo  424  del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  una
delle violazioni di cui al presente comma.»; 
        4) al comma 7, le parole «nonche' l'esclusione  dal  rilascio
di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse; 
        5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite
dalle seguenti: «unicamente attraverso modalita' telematiche»; 
    d) all'articolo 28, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
«7-bis. Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7,  8,  9,
10, e 11.». 
  2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli di cui all'articolo 25,  comma  4,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  adottata  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ((numeri  1)  e  2))),
hanno  efficacia  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  quarto  mese
successivo alla data di pubblicazione della  predetta  determinazione
nel sito internet della predetta Agenzia. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  a),  ((numero  1),))
hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni  di
cui al comma 1, lettera b), ((numero 1),)) al comma  1,  lettera  c),
((numero 5),)) e al comma 1, lettera d) del presente  articolo  hanno
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  4. All'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono  aggiunti  i  seguenti:
«1-bis. Nel  caso  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente  Capo,  e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il
reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale  prezzo
o profitto. 
  1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza  di
sequestro.  In  caso  di  mancato  versamento,  previa   diffida   al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 25  e  28  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Circolazione  in  regime   sospensivo   di
          prodotti sottoposti ad accisa). -  1.  La  circolazione  di
          prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello
          Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in
          cui tali prodotti transitino per un paese o  un  territorio
          terzo, puo' avvenire: 
                  a)  per  i  prodotti  provenienti  da  un  deposito
          fiscale,  verso  un  altro  deposito  fiscale,   verso   un
          destinatario  registrato,  verso  un  luogo  dal  quale   i
          prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo  le
          modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di  cui
          all'articolo 17, comma 1; 
                  b)  per  i  prodotti  spediti  da   uno   speditore
          registrato,  dal  luogo  di  importazione  verso  qualsiasi
          destinazione di cui alla lettera a). 
                2. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo  di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'articolo  79  del  regolamento  (CEE)  n.
          2913/92. 
                3. La circolazione di prodotti sottoposti ad  accisa,
          in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma
          1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
                4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel presente  periodo.  In  alternativa  la  garanzia  puo'
          essere prestata dal destinatario dei  prodotti,  in  solido
          con il depositario autorizzato mittente o con lo  speditore
          registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
          alle  disposizioni  comunitarie  e,  per  i   trasferimenti
          comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati  membri
          della Comunita' europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
          cauzione quando e' data la prova della presa in carico  dei
          prodotti da parte del destinatario ovvero, per  i  prodotti
          destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
          territorio    della    Comunita',    con    le    modalita'
          rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi  7  e
          12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere
          ai depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di
          notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare  la
          garanzia sia per  i  trasferimenti  nazionali  sia,  previo
          accordo  con  gli   Stati   membri   interessati,   per   i
          trasferimenti  intracomunitari,  di   prodotti   energetici
          effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 
                5.  La  circolazione,  in  regime   sospensivo,   dei
          prodotti sottoposti  ad  accisa  deve  aver  luogo  con  un
          documento amministrativo elettronico di cui al  regolamento
          (CE) n. 684/2009 della Commissione,  del  24  luglio  2009,
          emesso dal sistema informatizzato  previo  inserimento  dei
          relativi dati da parte del soggetto speditore.  I  medesimi
          prodotti circolano con la scorta di una copia stampata  del
          documento amministrativo elettronico o di  qualsiasi  altro
          documento  commerciale  che  indichi  in  modo  chiaramente
          identificabile   il    codice    unico    di    riferimento
          amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle
          autorita' competenti  durante  la  circolazione  in  regime
          sospensivo; in caso  di  divergenza  tra  i  dati  in  esso
          riportati e quelli  inseriti  nel  sistema  informatizzato,
          fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. 
                6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7  e  12,  la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema  informatizzato  e  da  quest'ultimo  validata.  La
          trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le  24
          ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi  in
          consegna dal destinatario. 
                6-bis. Per i trasferimenti, mediante  automezzi,  dei
          prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui  al
          medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli
          stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con  l'iscrizione
          nella contabilita' del destinatario, da  effettuarsi  entro
          il medesimo giorno in cui hanno termine  le  operazioni  di
          scarico,  dei  dati  accertati  relativi  alla  qualita'  e
          quantita' dei prodotti scaricati. 
                7. La circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa
          in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati
          ad essere esportati, nel momento in cui  gli  stessi  hanno
          lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
          attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
          di esportazione compila sulla base del  visto  dell'Ufficio
          doganale di uscita di cui all'articolo  793,  paragrafo  2,
          del regolamento (CEE) n. 2454/93. 
                8. Qualora, al momento della spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento cartaceo contenente gli stessi elementi  previsti
          dal documento  amministrativo  elettronico  e  conforme  al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo   elettronico   sostituisce   il   documento
          cartaceo di cui  al  primo  periodo,  copia  del  quale  e'
          conservata dallo speditore e  dal  destinatario  nazionale,
          che   devono   riportarne   gli   estremi   nella   propria
          contabilita'. 
                9.  Qualora   il   sistema   informatizzato   risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione  finanziaria  un  documento   cartaceo
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento cartaceo di cui al primo periodo. 
                10. Il documento  cartaceo  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento cartaceo  di  cui  al
          comma 9. 
                11. In assenza della nota di ricevimento non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
                12. In assenza della nota di esportazione non causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'Ufficio doganale di uscita. 
                13. Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,  le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. 
                14.  Con  determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
                15. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
          comma 1, lettere d) ed e). 
                15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
          trasporto  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo sono munite di  sistemi  di  tracciamento  della
          posizione e di misurazione delle quantita'  scaricate.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
          applicazione della predetta disposizione.» 
                «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1.  Il  soggetto
          che  intende  operare  come  destinatario   registrato   e'
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria competente;  l'autorizzazione,  valida  fino  a
          revoca,  e'  rilasciata  in  considerazione  dell'attivita'
          svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I  prodotti
          sottoposti ad accisa ricevuti  in  regime  sospensivo  sono
          separatamente detenuti e contabilizzati rispetto  a  quelli
          assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo  deposito.  Al
          destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa. 
                1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in
          materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione  di  cui  al
          comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo  rilascio
          e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del  soggetto
          che   intende   operare   come   destinatario   registrato,
          rispettivamente le  condizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7
          dell'articolo 23; per la  sospensione  e  la  revoca  della
          predetta      autorizzazione      trovano      applicazione
          rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e  9  del
          medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche  e  di
          societa', l'autorizzazione e' negata, revocata  o  sospesa,
          ovvero il procedimento per  il  rilascio  della  stessa  e'
          sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6  a  9
          del medesimo articolo 23  ricorrano,  alle  condizioni  ivi
          previste,  con  riferimento  a  persone  che  ne  rivestono
          funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione   o   di
          direzione, nonche' a persone che ne  esercitano,  anche  di
          fatto, la gestione e il controllo. 
                2.  Per  il  destinatario  registrato   che   intende
          ricevere  soltanto  occasionalmente  prodotti  soggetti  ad
          accisa, l'autorizzazione di cui  al  medesimo  comma  1  e'
          valida  per  un  unico  movimento  e  per   una   quantita'
          prestabilita di prodotti, provenienti da un unico  soggetto
          speditore.   In   tale   ipotesi   copia   della   predetta
          autorizzazione,  riportante  gli  estremi  della   garanzia
          prestata, deve scortare i prodotti  unitamente  alla  copia
          stampata del documento di accompagnamento elettronico o  di
          qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice
          unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo  6,
          comma 5. 
                3. Il destinatario registrato non puo'  detenere  ne'
          spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di: 
                  a) fornire, prima  della  spedizione  dei  prodotti
          sottoposti ad accisa in  regime  sospensivo  da  parte  del
          mittente, garanzia per il pagamento  dell'imposta  gravante
          sui medesimi; 
                  b) provvedere, fatta eccezione per il  destinatario
          registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto  previsto
          dall'articolo 6, comma 6-bis, ad  iscrivere  nella  propria
          contabilita' i prodotti di cui alla lettera a)  non  appena
          ricevuti; 
                  c) sottoporsi a qualsiasi controllo o  accertamento
          anche  intesi  a  verificare  l'effettivo  ricevimento  dei
          prodotti di cui alla lettera a)  che,  qualora  allo  stato
          sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati  ai  prodotti
          ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
          1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa. 
                4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo
          l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
          e deve essere pagata, secondo le modalita'  vigenti,  entro
          il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 
                5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
          al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in  materia
          di  condizionamento  ed  etichettatura  dei  prodotti   del
          tabacco stabilite dal decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n.  184,  nonche'  le  disposizioni  di  cui   all'articolo
          39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno  di
          legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma  1  per  i
          tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
                6. I tabacchi lavorati  di  cui  al  comma  5  devono
          essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti  tramite
          le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
                7.     Con      provvedimento      del      Direttore
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  sono
          stabiliti la procedura per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui al comma  1,  le  istruzioni  per  la  tenuta  della
          contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche'  gli
          obblighi  che  il  destinatario  registrato  e'  tenuto  ad
          osservare, a tutela della  salute  pubblica,  in  relazione
          alle specifiche disposizioni nazionali  e  comunitarie  del
          settore dei tabacchi lavorati. 
                8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo.» 
                «Art.  25  (Deposito  e  circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito. 
                2. Sono altresi' obbligati alla denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                  a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi; 
                  b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
          di carburanti; 
                  c)  gli  esercenti  apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 5 metri cubi. 
                3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
                4.  Gli  esercenti  impianti  e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono  muniti
          di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,  e,   fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacita' superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonche'  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacita' globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore  a  10  metri  cubi  tengono  il
          registro di carico e scarico con modalita' semplificate  da
          stabilire con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
                4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma  4  per
          gli impianti di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualita',   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
                4-ter. Con determinazione del direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonche'  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui  all'articolo  18,  comma  2,
          entro     ventiquattro     ore     dalla      comunicazione
          dell'amministrazione  finanziaria.  In  fase  di   accesso,
          presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
          la relativa documentazione contabile. 
                5. Per i depositi di cui al comma 1 ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. ll titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
                6. Le disposizioni dei commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
                6-bis. La licenza di cui al  comma  4  e'  negata  al
          soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente  la
          richiesta, sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile  di
          condanna,  ai  sensi  dell'articolo  648  del   codice   di
          procedura   penale,   ovvero   sentenza    definitiva    di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,  per
          violazioni  costituenti  delitti,  in  materia  di  accisa,
          punibili con la reclusione non inferiore nel minimo  ad  un
          anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta  licenza
          e' sospesa fino al passaggio in  giudicato  della  sentenza
          conclusiva del procedimento penale, qualora  nei  confronti
          del  soggetto  istante   sia   stato   emesso,   ai   sensi
          dell'articolo 424 del codice di procedura  penale,  decreto
          che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui  al
          presente comma. 
                7. La licenza di esercizio dei depositi  puo'  essere
          sospesa, anche a richiesta  dell'amministrazione,  a  norma
          del   codice   di   procedura   penale,    nei    confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni   commesse   nella    gestione    dell'impianto,
          costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con  la
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.   Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza   di
          condanna comporta la revoca della licenza. 
                8.  I  prodotti  energetici  assoggettati  ad  accisa
          devono  circolare  con  il  documento  di   accompagnamento
          previsto dall'art. 12.  Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i
          prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a
          1.000 chilogrammi a depositi non  soggetti  a  denuncia  ai
          sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
          uso combustione trasferiti dagli esercenti  la  vendita  al
          minuto. 
                9.   Il   trasferimento   di   prodotti    energetici
          assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione,  unicamente  attraverso  modalita'  telematiche,
          agli   Uffici   dell'Agenzia   delle   dogane   nella   cui
          circoscrizione  territoriale  sono   ubicati   i   depositi
          interessati alla movimentazione." 
                «Art.  28  (Depositi  fiscali  di  alcole  e  bevande
          alcoliche). - 1. La  produzione  dell'alcole  etilico,  dei
          prodotti  alcolici  intermedi  e  del   vino   nonche'   la
          fabbricazione  della  birra  e  delle  bevande   fermentate
          diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di
          deposito  fiscale.  Le  attivita'  di   fabbricazione   dei
          prodotti sottoposti ad accisa  in  regime  sospensivo  sono
          consentite, subordinatamente al rilascio della  licenza  di
          esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti: 
                  a) nel settore dell'alcole etilico: 
                    1) le distillerie; 
                    2) gli opifici di rettificazione; 
                  b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli
          stabilimenti di produzione; 
                  c) nel settore della  birra:  le  fabbriche  e  gli
          annessi opifici di condizionamento; 
                  d)  nel  settore  del  vino,  fatto  salvo   quanto
          previsto nell'articolo 37, comma 1,  e  nel  settore  delle
          bevande fermentate diverse  dal  vino  e  dalla  birra:  le
          cantine e gli stabilimenti di produzione. 
                2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  puo'   essere
          autorizzato, quando e' funzionale  a  soddisfare  oggettive
          condizioni  di   operativita'   dell'impianto,   nei   casi
          seguenti: 
                  a)  opifici  promiscui  di  trasformazione   e   di
          condizionamento nel settore dell'alcole etilico; 
                  b) impianti e opifici di solo  condizionamento  dei
          prodotti soggetti ad accisa; 
                  c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; 
                  d) magazzini delle distillerie e degli  opifici  di
          rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; 
                  e) magazzini delle fabbriche  e  degli  opifici  di
          condizionamento  di  birra  ubicati  fuori   dei   predetti
          impianti; 
                  f) impianti di condizionamento e depositi di vino e
          di bevande fermentate diverse dal vino e  dalla  birra  che
          effettuano movimentazioni intracomunitarie 
                  g) fabbriche di  birra  con  produzione  annua  non
          superiore a 10.000 ettolitri; 
                  h)  depositi  doganali  autorizzati   a   custodire
          prodotti sottoposti ad accisa. 
                3. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere  autorizzata  per  i   magazzini   di   commercianti
          all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a
          ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di
          prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze
          economiche. 
                4. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 2 e 3  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
                5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3,  in
          relazione alla  quantita'  massima  di  prodotti  che  puo'
          essere detenuta  nel  deposito  fiscale,  e'  dovuta  nelle
          seguenti   misure,   riferite   all'ammontare   dell'accisa
          gravante sui prodotti custoditi: 
                  a) 1 per cento, per gli stabilimenti e  opifici  di
          cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere
          a), c) e g); 
                  b) 10 per cento, per tutti  gli  altri  impianti  e
          magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla  tenuta
          dei  dati   relativi   alle   contabilita'   dei   prodotti
          esclusivamente  in  forma  telematica  si  applica   quanto
          indicato alla lettera a). 
                6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in  misura
          pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
          condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 
                7. Nei  recinti  dei  depositi  fiscali  non  possono
          essere  detenuti  prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,
          eccetto  quelli  strettamente  necessari  per  il   consumo
          aziendale,  stabiliti  per   quantita'   e   qualita'   dal
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli. 
              7-bis.  Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 44 (Confisca). -  1.  I  prodotti,  le  materie
          prime ed i mezzi  comunque  utilizzati  per  commettere  le
          violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a
          confisca secondo le  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia doganale. 
                1-bis. Nel caso di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal
          presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni  che
          ne  costituiscono  il  profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
          appartengano a persona estranea al  reato,  ovvero,  quando
          essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il  reo
          ha la disponibilita', per un valore corrispondente  a  tale
          prezzo o profitto. 
              1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera  per
          la  parte  che  il  contribuente  si  impegna   a   versare
          all'erario anche in  presenza  di  sequestro.  In  caso  di
          mancato  versamento,   previa   diffida   al   contribuente
          inadempiente, la confisca e' sempre disposta.».