Art. 6 Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»; b) nel comma 941: 1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: «941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937. 941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attivita' di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.»; d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: «943-bis. Al fine di agevolare l'attivita' di controllo dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) e della Guardia di finanza, le societa', gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati ((in possesso delle suddette societa')) rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 940 e 941 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Commi 1. - 939. Omissis. 940. Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. 941. Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942. Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Omissis.»