Art. 7 
 
                  Contrasto alle frodi nel settore 
                degli idrocarburi e di altri prodotti 
 
  1. Al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica contrastando  l'utilizzo  fraudolento  di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi,  al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
      « Art. 7-bis. - (Disposizioni particolari per  la  circolazione
degli oli lubrificanti e di altri  specifici  prodotti)  -  1.  Fatto
salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di  cui  ai
codici NC da 2710 19  81  a  2710  19  99  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato  dell'((Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli))   e
annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. 
  2. Il codice  di  cui  al  comma  1  e'  richiesto  telematicamente
all'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) non prima  delle  48  ore
precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio  nazionale  e
comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: 
    a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere  immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua  la
prima immissione in consumo; 
    b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano  destinati  ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente  dei
prodotti stessi. 
  3.  Nella  richiesta  di  cui  al  comma  2  sono   riportati,   in
particolare, i dati identificativi del mittente  e  del  destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi,  il  luogo  in  cui  i  prodotti  saranno  introdotti   nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento,  l'itinerario  che  il  veicolo
seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in  cui  i  prodotti  lasceranno  il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita. 
  4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal  sistema  informatizzato
dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), e' annotato, prima  che
la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale  abbia  inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A
tal fine il soggetto  nazionale  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 
  5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui  al
presente  articolo  si   intende   regolarmente   conclusa   con   la
comunicazione telematica all'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)),
dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore  successive  alla  medesima
presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale  dei
prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa
con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio
delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei  casi
di indisponibilita' o  malfunzionamento  del  sistema  informatizzato
dell'((Agenzia delle dogane e  dei  monopoli))  e  all'individuazione
degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma
2. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403,
qualora le  stesse  siano  trasportate  sfuse  o  in  contenitori  di
capacita' superiore a 20 litri.»; 
    b) all'articolo 40, comma 3, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Salvo che  venga  fornita  prova  contraria,  si  configura
altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza  della  preventiva  emissione   del   Codice   di   riscontro
amministrativo di cui  al  medesimo  articolo  7-bis;  ugualmente  si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti  non  veritieri  ovvero  che
avvenga senza che sia stata eseguita,  da  parte  dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice  a  causa  della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.». 
  2. I dati relativi alla circolazione degli oli  lubrificanti  e  di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono  resi
accessibili,  con  modalita'  da  indicare   nel   decreto   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico,  alla  Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni amministrative  e  penali,  approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per  i  prodotti,  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che,  in   relazione   alle   loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. 
  4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a  decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di  pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo7-bis, comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1995  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  40  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
          dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. - 2. Omissis 
                3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
          per  il  reato  consumato.  La  fabbricazione  di  prodotti
          soggetti ad accisa in tempi diversi  da  quelli  dichiarati
          nella comunicazione di lavoro, se  prevista,  si  configura
          come tentativo di sottrarre il  prodotto  all'accertamento,
          salvo che venga fornita prova contraria.  Salvo  che  venga
          fornita  prova  contraria,  si  configura   altresi'   come
          tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
          circolazione dei prodotti di  cui  all'articolo  7-bis  che
          avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di
          riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis;
          ugualmente  si  considera  tentativo  di  sottrazione   del
          prodotto all'accertamento,  la  predetta  circolazione  che
          avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del  medesimo
          articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che  avvenga
          senza che sia stata eseguita, da parte  dell'Ufficio  delle
          dogane di uscita, la  validazione  del  predetto  codice  a
          causa della mancata presentazione dei  prodotti  presso  il
          medesimo Ufficio. 
                Omissis.»