Art. 8 Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale 1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 24-ter del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. - 3. Omissis 4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. Omissis.»