Art. 9 
 
                         Frodi nell'acquisto 
                    di veicoli fiscalmente usati 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24  di  cui
al  comma  9  viene  verificata  dall'Agenzia  delle   entrate.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita'  della  predetta  verifica.  Gli  esiti  del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per  i  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n.  286  (Disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Accertamento,  contrasto  all'evasione  ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria).  -   1.   Con
          determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita'  per
          la presentazione esclusivamente in forma telematica: 
                  a)  dei  dati  relativi  alle  contabilita'   degli
          operatori,   qualificati   come   depositari   autorizzati,
          operatori   professionali,   rappresentanti   fiscali    ed
          esercenti  depositi  commerciali,  concernenti  l'attivita'
          svolta nei settori dei prodotti energetici,  dell'alcole  e
          delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti  e  bitumi
          di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29,  61  e
          62  del  testo  unico  delle  accise  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
                  b) del documento di accompagnamento previsto per la
          circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
          ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; 
                  c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
          e l'energia elettrica di cui agli  articoli  26  e  55  del
          testo unico delle accise di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. 
                1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
          previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
          omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
          documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
          la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
          punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
                2. All'articolo 50-bis del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci.". 
                3. In applicazione  del  disposto  dell'articolo  11,
          paragrafo  1  del  regolamento  (CE)   n.   1383/2003   del
          Consiglio,  del  22   luglio   2003,   l'ufficio   doganale
          competente, previo consenso del  titolare  del  diritto  di
          proprieta' intellettuale e  del  dichiarante,  detentore  o
          proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
          del  titolare  del  diritto,  la  distruzione  delle  merci
          medesime. E' fatta salva la conservazione  di  campioni  da
          utilizzare a fini giudiziari. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
          sviluppo economico, sono definite modalita' e  tempi  della
          procedura di cui al comma 3. 
                4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo  2001,  n.
          92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis.  Al  fine  del   contenimento   dei   costi
          necessari al mantenimento  dei  reperti,  l'amministrazione
          competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso  un
          anno dal momento del sequestro,  procede  alla  distruzione
          dei prodotti, previa  campionatura  da  effettuare  secondo
          modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
          giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente norma". 
                5. All'articolo 34, comma  4,  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  nell'ultimo  periodo,  le   parole:   "di   cui
          all'articolo 52" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui
          agli articoli 51 e 52"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
          autorizzazioni per le richieste di cui al numero  6-bis)  e
          per l'accesso  di  cui  al  numero  7)  del  secondo  comma
          dell'articolo  51  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  rilasciate,  per
          l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale». 
                6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "12-bis. Le disposizioni  dei  commi  10  e  11  si
          applicano  anche  alle  prestazioni  di  servizi  rese  dai
          professionisti  domiciliati  in  Stati  o   territori   non
          appartenenti  all'Unione  europea  aventi  regimi   fiscali
          privilegiati.". 
                7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e  dei  contratti  di  sponsorizzazione
          stipulati dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la
          societa' percepisce somme per il  diritto  di  sfruttamento
          dell'immagine"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti il contenuto, le modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni telematiche.". 
                8.  Il  comma  2   dell'articolo   12   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2.  Qualora  siano  state  contestate   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n.  472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   tre   distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale, anche  se  non  sono  state  irrogate
          sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio    dell'attivita'    ovvero    dell'esercizio
          dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad  un
          mese. In deroga all'articolo  19,  comma  7,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  il  provvedimento  di
          sospensione  e'  immediatamente  esecutivo.  Se   l'importo
          complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di  contestazione
          eccede la somma di euro 50.000 la sospensione  e'  disposta
          per un periodo da un mese a sei mesi". 
                8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal
          comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: 
                  "2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle
          entrate competente per territorio in relazione al domicilio
          fiscale del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono
          essere notificati, a pena di decadenza, entro sei  mesi  da
          quando e' stata contestata la terza violazione. 
                  2-ter. L'esecuzione e  la  verifica  dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                  2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
          altro mezzo idoneo a indicare il  vincolo  imposto  a  fini
          fiscali". 
                8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12,  commi
          da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 471, come modificate o introdotte dai commi  8  e  8-bis
          del  presente  articolo,  si  applicano   alle   violazioni
          constatate a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Per  le
          violazioni gia' constatate alla medesima data si  applicano
          le disposizioni previgenti. 
                9. Ai fini dell'immatricolazione o  della  successiva
          voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,  anche
          nuovi,  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a   titolo
          oneroso, la relativa richiesta e' corredata  di  copia  del
          modello  F24  per  il  versamento  unitario   di   imposte,
          contributi e altre somme,  a  norma  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
          modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto,  il
          numero  di  telaio  e  l'ammontare  dell'IVA   assolta   in
          occasione della prima cessione interna. A  tale  fine,  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
          modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 
                9-bis. La sussistenza delle condizioni di  esclusione
          dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
          verificata dall'Agenzia delle  entrate.  Con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i
          termini e le modalita' della predetta verifica.  Gli  esiti
          del  controllo  sono  trasmessi  al  Dipartimento   per   i
          trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere  b)  e
          c), del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. 
                10. Per i veicoli di  cui  al  comma  9,  oggetto  di
          importazione,  l'immatricolazione   e'   subordinata   alla
          presentazione  della  certificazione  doganale   attestante
          l'assolvimento  dell'IVA  e   contenente   il   riferimento
          all'eventuale  utilizzazione,  da  parte  dell'importatore,
          della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, nei limiti ivi stabiliti. 
                11.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  e  sono
          individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
          disposizioni di cui ai medesimi commi. 
                12. Nel comma 380  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con  la  convenzione"
          a:  "e'  definita"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La
          convenzione prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
          n. 358, e' gratuita e definisce anche". 
                13.  All'articolo  7,  quattordicesimo   comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605,  sono  soppresse  le   parole:   "mediante   posta
          elettronica certificata". 
                14.   Gli   organismi   preposti   all'attivita'   di
          controllo, accertamento e riscossione dei tributi  erariali
          sono impegnati ad orientare le attivita' operative per  una
          significativa riduzione della base imponibile evasa  ed  al
          contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,  del  gioco
          illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari  e  con
          Paesi esterni al mercato comune europeo.  Una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare non superiore a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e' destinata ad un apposito fondo destinato  a  finanziare,
          nei   confronti    del    personale    dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, per  meta'  delle  risorse,  nonche'
          delle amministrazioni statali, per la restante meta'  delle
          risorse,  la  concessione  di   incentivi   all'esodo,   la
          concessione  di  incentivi  alla  mobilita'   territoriale,
          l'erogazione  di  indennita'  di  trasferta,  nonche'   uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le  modalita'  di  attuazione  del  presente   comma   sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa. 
                15.  Con  il  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  da  adottare,  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  il  Governo  procede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          anche    al    riordino    delle    Agenzie    fiscali    e
          dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato.  Al
          fine di razionalizzare  l'ordinamento  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
          della spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci  pubblici,  di
          valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione  di
          contrasto dell'evasione e  dell'elusione  fiscale,  con  il
          predetto regolamento si dispone, in particolare,  anche  la
          fusione, soppressione,  trasformazione  e  liquidazione  di
          enti ed organismi. 
                16. Lo schema di regolamento previsto dal  comma  15,
          corredato di relazione  tecnica  sugli  effetti  finanziari
          delle disposizioni in esso  contenute,  e'  trasmesso  alle
          Camere per  l'acquisizione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, le quali  rendono  il  parere  entro
          trenta  giorni  dall'assegnazione.  Decorso   il   predetto
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  puo'   essere
          comunque emanato. 
                17. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti  dal
          funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
          interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
          coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
          Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonche'  la
          Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
          L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
          37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
          prevista   per   l'attivita'   della    Scuola    superiore
          dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
          ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'  delle  risorse
          finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
          spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere
          utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'affidamento,   anche   a   societa'   specializzate,   di
          consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
          dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
          dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
          e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
          attivita' indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          nella legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  le  esigenze
          connesse alle attivita' di analisi e riordino  della  spesa
          pubblica  e  miglioramento  della  qualita'   dei   servizi
          pubblici di cui all'articolo 49-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  nonche'  per  assicurare  la
          formazione specialistica nonche' la formazione  linguistica
          di base dei dipendenti  del  Ministero  previa  stipula  di
          apposite  convenzioni  anche   con   primarie   istituzioni
          universitarie italiane ed europee. 
                18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed  il
          terzo periodo del comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:
          "Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra   i   professori
          universitari e i dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni
          dotati di specifica competenza professionale  attinente  ai
          settori nei quali opera l'agenzia.  I  restanti  componenti
          sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.". 
                19. In sede di prima applicazione della  disposizione
          di cui al comma 18 i comitati  di  gestione  delle  agenzie
          fiscali in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  cessano  automaticamente  il  trentesimo
          giorno successivo.».