Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente,  e'  l'autorita'
competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi  2  e
3, all'articolo 9, all'articolo 11,  paragrafo  3,  all'articolo  15,
paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
  2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, di seguito  denominato  ISPRA,
ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  6,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) n. 517/2014. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse.