Art. 10
Escussione della garanzia statale
sull'erogazione di liquidita' di emergenza
1. In caso di inadempimento dell'Emittente alle proprie
obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia
rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in
esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del
finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta
di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro,
allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e
indicando gli importi residuali dovuti.
2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della
richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni
alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.