Art. 10 
 
                  Escussione della garanzia statale 
             sull'erogazione di liquidita' di emergenza 
 
  1.  In  caso   di   inadempimento   dell'Emittente   alle   proprie
obbligazioni  di  pagamento  nei  confronti  della   Banca   d'Italia
rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia,  in
esito  all'escussione  del  collaterale  stanziato  a  copertura  del
finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta
di attivazione della garanzia statale  al  Dipartimento  del  Tesoro,
allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e
indicando gli importi residuali dovuti. 
  2. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata  la  fondatezza  della
richiesta, provvede tempestivamente e comunque  entro  trenta  giorni
alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.