Art. 2
Caratteristiche degli strumenti finanziari
1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da Banca Carige che presentino
congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non
superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie
garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata.