Art. 3
Limiti
1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto
strettamente necessario per ripristinare la capacita' di
finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente.
2. L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al
presente articolo non puo' eccedere, salvo giustificati motivi, i
fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il limite indicato
all'articolo 1, comma 1.