Art. 5
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta.
2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere
prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere - salvo casi
debitamente giustificati - un terzo del valore nominale totale degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai
sensi dell'articolo 1.
4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello
Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.