Art. 6 
 
              Corrispettivo della garanzia dello Stato 
 
  1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati  sulla  base
della  valutazione  del  rischio  dell'operazione  con  le   seguenti
modalita': 
    a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di CDS a cinque anni nei tre anni  che  terminano  il  mese
precedente la data di emissione  della  garanzia  registrati  per  un
campione  di  grandi  banche,  definito  dalla  Commissione  europea,
insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla  medesima  classe
di rating del debito senior e la mediana  dell'indice  iTraxx  Europe
Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,  piu'  la
meta' del rapporto fra la mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS
senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione  europea  e  la
mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5  anni  dello  Stato
italiano nel medesimo periodo di tre anni; 
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al  numero
2) della lettera a), e' computata per la meta'; 
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi,
e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,40  punti
percentuali. 
  2. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di
tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato. 
  3. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
  4. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale degli strumenti  finanziari  per  i  quali  e'  concessa  la
garanzia. Le commissioni dovute sono  versate,  in  rate  trimestrali
posticipate, con le modalita' indicate dall'articolo 24, comma 3.  Le
relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e  delle
finanze,   Dipartimento   del   Tesoro,   di   seguito    denominato:
«Dipartimento del Tesoro». 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto   conto   delle
condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente  articolo  in  conformita'  delle  decisioni
della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno  effetto  sulle
operazioni gia' in essere.