Art. 6
Corrispettivo della garanzia dello Stato
1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati sulla base
della valutazione del rischio dell'operazione con le seguenti
modalita':
a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come
segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese
precedente la data di emissione della garanzia registrati per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea,
insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe
di rating del debito senior e la mediana dell'indice iTraxx Europe
Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la
meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS
senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la
mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato
italiano nel medesimo periodo di tre anni;
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero
2) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici mesi,
e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti
percentuali.
2. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piu' di
tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.
3. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
4. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare
nominale degli strumenti finanziari per i quali e' concessa la
garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate trimestrali
posticipate, con le modalita' indicate dall'articolo 24, comma 3. Le
relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato:
«Dipartimento del Tesoro».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato
sentita la Banca d'Italia, puo' variare, tenuto conto delle
condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle decisioni
della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle
operazioni gia' in essere.