Art. 8 
 
     Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione 
 
  1.  Qualora   l'Emittente   non   sia   in   grado   di   adempiere
all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione
della garanzia al Dipartimento del  Tesoro  e  alla  Banca  d'Italia,
allegando  la  relativa  documentazione  e  indicando  gli  strumenti
finanziari o  le  obbligazioni  contrattuali  per  i  quali  richiede
l'attivazione  e  i  relativi  importi  dovuti.   La   richiesta   e'
presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della
passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza. 
  2.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
valutazioni della Banca  d'Italia,  la  fondatezza  della  richiesta,
provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente  alla
scadenza dell'obbligazione alla  corresponsione  dell'importo  dovuto
dall'Emittente. 
  3.  A  seguito  dell'attivazione  della   garanzia   dello   Stato,
l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme  pagate  dallo
Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al  giorno  del
rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare,  entro  e  non
oltre due mesi dalla richiesta  di  cui  al  comma  1,  un  piano  di
ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della
valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  4. Le  somme  corrisposte  dallo  Stato  per  onorare  la  garanzia
prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione  e  non
aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo. 
  5. Il presente articolo non pregiudica la  facolta'  dei  detentori
delle passivita'  garantite  e  dei  titolari  di  diritti  reali  di
garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1.