Art. 8
Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione
1. Qualora l'Emittente non sia in grado di adempiere
all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione
della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia,
allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti
finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede
l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta e'
presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della
passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle
valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta,
provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla
scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto
dall'Emittente.
3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato,
l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme pagate dallo
Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del
rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare, entro e non
oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di
ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della
valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Le somme corrisposte dallo Stato per onorare la garanzia
prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non
aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo.
5. Il presente articolo non pregiudica la facolta' dei detentori
delle passivita' garantite e dei titolari di diritti reali di
garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.