Art. 9
Erogazione di liquidita' di emergenza
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro
il 30 giugno 2019, la garanzia statale per integrare il valore di
realizzo del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di
finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi
crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in
conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di
preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie
stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
3. Banca Carige a seguito della erogazione di liquidita' di
emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare
la redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza
ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare
l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla
garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.