Art. 9 
 
                Erogazione di liquidita' di emergenza 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro
il 30 giugno 2019, la garanzia statale per  integrare  il  valore  di
realizzo del collaterale stanziato da  Banca  Carige  a  garanzia  di
finanziamenti erogati dalla Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi
crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in
conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. 
  2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di
preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle  garanzie
stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA. 
  3. Banca  Carige  a  seguito  della  erogazione  di  liquidita'  di
emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare
la redditivita' e la capacita' di  raccolta  a  lungo  termine  senza
ricorso  al  sostegno   pubblico,   in   particolare   per   limitare
l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia. 
  4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla
garanzia  statale  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in   quanto
compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.