IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  prevedere  una
misura  di   contrasto   alla   poverta',   alla   disuguaglianza   e
all'esclusione sociale volta a garantire il diritto  al  lavoro  e  a
favorire   il   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla
formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate  al  sostegno
economico e all'inserimento dei soggetti a rischio  di  emarginazione
nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire  cosi'  una  misura
utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la
crescita personale e sociale dell'individuo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prevedere  la
semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo
certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del  modello
di benessere collettivo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una
generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso  una
riforma complessiva delle strutture esistenti  nonche'  ad  una  piu'
efficace gestione delle politiche attive; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a
interventi in materia pensionistica  finalizzati  alla  rivisitazione
del sistema vigente e  all'introduzione  di  ulteriori  modalita'  di
pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza  nel  sistema  di
misure gia' adottate; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per
incentivare l'assunzione di lavoratori giovani; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli
assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici  al  fine
di una piu' efficace e  razionale  redistribuzione  dei  compiti  dei
diversi organi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una
verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo
del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della  spesa
previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Reddito di cittadinanza 
 
  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di
contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione
sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili. 
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu'
componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta'
delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di
definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la
gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del
compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.